MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2004 

Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Cunibiferno  a r.l.», in
Larino.
(GU n.56 del 8-3-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                            di Campobasso

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del
6 marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  verbale  di  ispezione  ordinaria eseguito nei confronti
della  societa'  cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la
medesima  trovasi  nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del
codice civile;
  Vista  la  conforme  proposta  formulata  nel contesto del giudizio
conclusivo dall'ispettore incaricato;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30  novembre 2001, tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ed il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  delle  cooperative,  svolte  per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 dicembre 2003 al
presidente   del   consiglio   d'amministrazione   della  cooperativa
«Cunibiferno  a  r.l.» ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  7  del 10 gennaio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento
d'ufficio,  senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, comma 1;
  Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase
liquidatoria;
  Considerato  che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di
societa'  cooperative  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non
e'  piu'  necessario  acquisire  di  volta  in  volta il parere della
Commissione  centrale  per  le  cooperative,  ex  art. 18 della legge
17 febbraio  1971,  n.  127, cosi' come sancito nel parere di massima
espresso  dalla  suindicata  Commissione  nella  seduta del 15 maggio
2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;
  Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da
terzi,  all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne'
domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art.
2544  del  codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
    societa'  cooperativa  «Cunibiferno  a r.l.», con sede in Larino,
costituita  per  rogito  notaio  dott.  Cariello  Giuseppe,  in  data
3 settembre  1986,  repertorio  n.  18737, registro societa' n. 1272,
codice  fiscale  e  partita  IVA  n.  00715037065,  posizione BUSC n.
949/224904.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazione   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Campobasso, 24 febbraio 2004
                          Il direttore provinciale reggente: Brunetti