MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 febbraio 2004 

Scioglimento  della societa' cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», in
Torino.
(GU n.56 del 8-3-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino

  Visto  l'art.  223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e
transitorie  del  codice  civile,  come  modificate  dall'art.  9 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di
valori  patrimoniali  immobiliari,  lo  scioglimento senza nomina del
liquidatore,  entro  il  31 dicembre 2004, da parte dell'autorita' di
vigilanza  degli  enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre
cinque anni i bilanci di esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  ed il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza  della  cooperazione,  svolte per conto del Ministero delle
attivita' produttive;
  Considerato  che  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo  1996  ha
decentrato  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione del
provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;
  Esaminato  il  verbale di ispezione ordinaria del 26 settembre 2003
alla societa' cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», dal quale risulta
che  la  stessa  ha  assegnato gli alloggi nel 1964, s'e' sciolta nel
1999  per il decorso del termine di durata, ha depositato il 23 marzo
1989  l'ultimo  bilancio,  dal  cui  esame non risulta l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edile  «Gymnasium  a  r.l.», con sede in
Torino, via Palmieri n. 55, costituita per rogito notaio dott. Emilio
Turbil  in data 5 novembre 1949, repertorio n. 8907/2042, iscritta al
n.  894/49  del  registro  societa'  del tribunale di Torino, BUSC n.
3287,  e'  sciolta  senza  nomina  del liquidatore ai sensi dell'art.
223-septiesdecies  delle disposizioni di attuazione e transitorie del
codice civile.
  Avverso  il  presente  decreto  e' ammesso ricorso all'autorita' di
vigilanza,  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 16 febbraio 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone