MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2004 

Determinazione  delle  tariffe minime di facchinaggio nella provincia
di Belluno per il biennio 2003/2004.
(GU n.56 del 8-3-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Belluno

  Visto   l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994,  n. 342, che attribuisce alle direzioni
provinciali  del  lavoro  la  funzione  amministrativa  in materia di
determinazione   delle   tariffe   minime   per   le   operazioni  di
facchinaggio,  in  precedenza esercitate dalla commissione proviciale
per la disciplina dei lavori di facchinaggio;
  Vista la lettera circolare della Direzione generale dei rapporti di
lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.
V/25157/70-DOC  del  2  febbraio  1995,  con  la quale sono impartite
direttive  in  materia  di  lavori  di facchinaggio del mutato quadro
normativo e di competenze;
  Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia
di  Belluno  devono  essere  rinnovate, come previsto dalla normativa
ministeriale, per scadenza del biennio 2002/2003;
  Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del
lavoro  nel  frattempo  verificatesi, nonche' delle indicazioni degli
osservatori  locali  (camera  di commercio), in base a cui risulta un
aumento medio del 5% nel biennio 2002/2003;
                              Determina
le  seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia
di Belluno per il biennio 2003/2004:
    1) Euro 14,98 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;
    2) aumento  della  tariffa  ad economia sub 1) del 20% per lavori
aziendali  a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di
carrelli elevatori con operatore;
    3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte
(dalle 22 alle ore 6) in turni avvicendati;
    4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;
    5) maggiorazione  del  100% per lavoro notturno svolto nei giorni
di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio.
  Le  maggiorazioni sub 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la
maggiore assorbe la minore.
  Copia del presente decreto verra' trasmessa alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.
    Belluno, 24 febbraio 2004
                                           p. Il direttore: De Santis