UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 12 marzo 2004 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.69 del 23-3-2004)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto lo statuto dell'Universita' di Roma «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10 marzo  1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista  la  delibera  del senato accademico del 18 dicembre 2003 che
modifica l'art. 33 dello statuto d'Ateneo;
  Visto  il provvedimento direttoriale del M.I.U.R. del 1° marzo 2004
con  il  quale  viene fatto un rilievo a quanto deliberato dal senato
accademico;
  Vista  la  delibera del senato accademico in data 2 marzo 2004, che
conferma  la  precedente  delibera,  adottata  all'unanimita'  con il
quorum previsto;

                              Decreta:

  L'art. 33 dello statuto e' cosi' modificato:
  «Art.  33  (Consigli  dei  corsi  di studio: composizione). - 1. Il
consiglio del corso di studio e' costituito:
    a) dai  docenti  di  ruolo  dell'Ateneo  che  siano  titolari  di
insegnamenti  ufficiali  impartiti  nel corso o di altre attivita' di
insegnamento  esplicitamente  previste dall'ordinamento curriculare e
attribuite con delibera dell'organo competente;
    b) da  tre  rappresentanti  dei  ricercatori  che  svolgono altre
attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di
studio ai fini dell'elettorato;
    c) da  un  numero  di  rappresentanti  degli studenti iscritti al
corso  di  studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e
b);  tali  rappresentanti  sono  eletti per due anni accademici dagli
studenti iscritti al corso di studio.
  2.  I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu'
corsi  di  studio  di  pari  livello  optano, all'inizio di ogni anno
accademico,   per   uno   dei   corsi  di  studio  predetti.  Possono
partecipare,  altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti
corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale
per  le  scuole  di  specializzazione  e,  nel  caso  specifico della
Facolta'   di   medicina   e   chirurgia,  tra  il  corso  di  laurea
specialistica  a  ciclo  unico  in  medicina  e  chirurgia  e uno dei
consigli  dei  corsi  di  laurea  di  area  sanitaria  della medesima
facolta'.
  3.  Nel  caso  di  anticipata  cessazione  di un rappresentante dei
ricercatori  o  di  un  rappresentante  degli studenti, per portare a
termine  il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della
rispettiva categoria.
  4.  Alle  sedute  del  consiglio  partecipano,  senza  che  la loro
presenza  concorra  alla formazione del numero legale e senza diritto
di voto, i docenti esterni.
  5. Con delibera del consiglio di facolta' e' possibile disporre che
corsi  di studio distinti siano amministrati da un unico consiglio di
corso  di  studio.  In  tal  caso,  ai  fini della costituzione della
rappresentanza degli studenti, i seggi disponibili:
    a) nel  rispetto della percentuale di cui al comma 1, lettera c),
sono  divisi tra i corsi di studio in modo proporzionale ai docenti a
ciascun afferenti, garantendo ad ogni corso la presenza di almeno uno
studente;
    b) sono attribuiti mediante elezioni distinte per ciascun corso.
  6. L'aggregazione di cui al comma 5 e' obbligatoria:
    a) in  presenza  di  corsi di laurea e di laurea specialistica in
totale sequenza;
    b) quando  i  docenti di ruolo titolari di insegnamenti impartiti
nel corso non superino il numero di cinque.
  7.  Qualora,  nell'ipotesi  di  cui al comma 6, lettera b), non sia
possibile  costituire  il  consiglio  di corso di studio, le relative
funzioni sono esercitate dal consiglio di facolta'.
  8.  In caso di aggregazione di piu' corsi di studio, o di esercizio
delle  relative funzioni da parte del consiglio di facolta', ai sensi
dei  precedenti  commi,  la  partecipazione  alle  sedute  di docenti
esterni e' consentita limitatamente ai punti all'ordine del giorno di
pertinenza del corso di rispettiva appartenenza.
  9.  Qualora  le  funzioni  del  consiglio  di corso di studio siano
esercitate  dal  consiglio  di  facolta',  ai  sensi  del comma 7, la
rappresentanza  studentesca  del  corso  di  studio  e' rapportata al
numero  dei docenti della facolta', nel rispetto della percentuale di
cui  al  comma  1, lettera c), partecipa alle sedute limitatamente ai
punti all'ordine del giorno di rispettiva appartenenza.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2004
                                            Il rettore: Finazzi Agro'