MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2004 

Cancellazione  dal registro delle imprese della «Societa' cooperativa
edilizia Artemide 89 a r.l. e a proprieta' indivisa» in liquidazione,
in Torino.
(GU n.70 del 24-3-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Torino

  Visto  l'art.  2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile,
come  riformato  dal  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che
prescrive all'autorita' di vigilanza di cancellare dal registro delle
imprese  le  societa'  cooperative in liquidazione ordinaria, che non
hanno  depositato  i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque
anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  al  Ministero  delle attivita' produttive le funzioni e i
compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  della
cooperazione;
  Vista  la  convenzione  sottoscritta  il  30 novembre  2001  tra il
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  che ha conservato in via transitoria alle
direzioni   provinciali  del  lavoro  le  competenze  in  materia  di
vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero
delle attivita' produttive;
  Visti  i  verbali  d'ispezione  ordinaria del 6 novembre 2002 e del
14 giugno  2003 e la documentazione agli atti relativi alla «Societa'
cooperativa  edilizia Artemide 89 a r.l. e a proprieta' indivisa», in
liquidazione dal 27 settembre 1994, dai quali risulta che la medesima
non deposita i bilanci di esercizio dal 1995;
                              Decreta:
  La  cancellazione  dal  registro  delle imprese di Torino, ai sensi
dell'art.  2545-octiesdecies, secondo comma, del codice civile, della
«Societa'  cooperativa  edilizia  Artemide  89  a r.l. e a proprieta'
indivisa»  in  liquidazione dal 27 settembre 1994, con sede legale in
Torino,  via  O.  Antinori  n.  8, costituita per rogito notaio dott.
Agostino Revigliono in data 19 gennaio 1989.
  Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i
creditori  e  gli  altri interessati possono presentare all'autorita'
governativa  formale  e  motivata  domanda  intesa  a  consentire  la
prosecuzione della liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Torino, 27 febbraio 2004
                                     Il direttore provinciale: Pirone