MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Proibizione  di  immissione  sul mercato adottata nei confronti di un
tagliapiastrelle  in  applicazione  dell'articolo  7  della direttiva
98/37/CE.
(GU n.83 del 10-4-2007)

    Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2005) n.
4808  def/2  del  13  ottobre  2006,  con  la quale e' stata ritenuta
giustificata  la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7
della  direttiva  98/37/CE  -  Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni degli
Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine»,
per il prodotto appresso indicato:
      Tagliapiastrelle   -   marca   KINZO  8E  303  -  fabbricato  e
commercializzato dalla ditta KINZO B.V. - Postbus 735 - 6710 BS Ede -
Paesi Bassi;
    Tenuto  conto  che il suddetto prodotto e' risultato non conforme
alle  prescrizioni  dettate  dai  requisiti  essenziali ai fini della
sicurezza  e  della  tutela  della salute (RES) di cui all'allegato I
della direttiva 98/37/CE in particolare:
      non conforme ai punti 1.2.6 e 1.7.3 - in quanto:
        Res 1.2.6 - «Avaria del circuito di alimentazione di energia»
-  assenza  di  mezzi  per  impedire  l'avviamento intempestivo della
macchina in seguito al ripristino dopo interruzione della corrente;
        Res  1.7.3 - «Marcatura» - assenza di indicazione della massa
della macchina.
    Considerato   che   tali   non   conformita'   comportino  rischi
significativi di infortuni per l'operatore;
    Si  richiama  l'attenzione  degli importatori, dei distributori e
degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinche' assumano
le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto
funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.