COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003 

Contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e
la  Edison  LNG  S.p.a.  -  secondo  aggiornamento. (Deliberazione n.
101/2003).
(GU n.75 del 30-3-2004)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1°  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  ed  in  particolare l'art. 27 che
istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28
che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  recante  adempimenti  necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  3 agosto  2001,  n.  317, in materia di
organizzazione  del  Governo  e  di trasferimento delle competenze in
materia  di  programmazione  negoziata  al  Ministero delle attivita'
produttive;
  Vista  la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno
1996,  n.  1254  (G.U.C.E.  n.  L 161 del 29 giugno 1996), cosi' come
modificata  dalle decisioni n. 1047 del 29 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L
152  dell'11  giugno 1997) e n. 1741 del 29 luglio 1999 (G.UC.E. n. L
207  del  6  agosto  1999)  che stabilisce un insieme di orientamenti
relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, individua i
progetti  qualificabili  come  di  interesse  comune  nel  cui elenco
aggiornato,  al  punto  g  14, e' inserito: Italia «Costruzione di un
terminale GNL off shore»;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998);
  Vista  la  nota  della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG
(2000)  D/102347  (G.U.C.E.  n.  C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del trattato C.E.;
  Vista  la  nota  della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG
(2000)  D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato
la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il
periodo  2000-2006,  nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel
quadro degli strumenti di programmazione negoziata;
  Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000,
trasmessa  in pari data con nota n. C(2000)2752, concernente la parte
della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo
2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui
all'art. 87.3.c) del trattato C.E.;
  Vista la decisione della Commissione europea n. 761 del 16 novembre
2000  (G.U.C.E. n. 305 del 6 dicembre 2000) recante le specificazioni
dei  progetti di interesse comune identificati nel settore delle reti
transeuropee dell'energia dalla sopra citata decisione n. 1254/96;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2000) e
successivi aggiornamenti;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  e  integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente  le  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel settore
industriale nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la  disciplina  dei  contratti  di programma,
nonche' le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera
21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
b)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista  la  propria delibera 8 marzo 2001, n. 41 (Gazzetta Ufficiale
n.  167/2001)  con  la  quale  era  stata  autorizzata la stipula del
contratto  di  programma  tra il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e la Edison Gas S.p.a., concernente
investimenti  per  la  realizzazione  di  un  terminale  off shore di
ricevimento, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto
(GNL),  nel  comune di Cavarzere (Venezia), area coperta da deroga ai
sensi dell'art. 87.3.c) del trattato C.E., per un importo complessivo
di  455.980  migliaia  di  euro,  di cui 401.752 migliaia di euro per
investimenti  industriali  e  54.228 migliaia di euro per progetti di
ricerca,  con  un  onere  a  carico dello Stato di 68.988 migliaia di
euro,  ed  un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta
addetti indiretti;
  Vista  la propria delibera 28 marzo 2002, n. 23 (Gazzetta Ufficiale
n.  199/2002)  che  sostituisce  integralmente  la citata delibera n.
41/2001,  con  la quale e' stata autorizzata la stipula del contratto
di  programma tra il Ministero delle attivita' produttive e la Edison
LNG  S.p.a.,  concernente investimenti tutti di carattere industriale
per  la  realizzazione  di  un  terminale  off  shore di ricevimento,
stoccaggio  e  rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), nel
comune  di  Cavarzere  (Venezia),  area  coperta  da  deroga ai sensi
dell'art.  87.3.c)  del  Trattato C.E., per un importo complessivo di
585.519 migliaia di euro, con un onere a carico dello Stato di 68.988
migliaia di euro da corrispondere in quattro annualita' a partire dal
2003,  ed  un'occupazione pari a cinquanta addetti diretti e settanta
addetti indiretti, con termine di realizzazione al 31 dicembre 2005;
  Vista  la  nota  n.  1228765  del  24 ottobre 2003, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la  proposta  di  aggiornamento  al contratto di programma Edison LNG
S.p.a.,  che prevede una diversa temporizzazione del programma con la
proroga del termine previsto per la sua conclusione, un aumento degli
investimenti  pari  a  30.201 migliaia di euro e la diminuzione delle
agevolazioni per 2.411,20 migliaia di euro;
  Considerato  che  la  richiesta viene motivata con la necessita' di
ulteriori   approfondimenti   tecnico   economici  necessari  per  la
realizzazione   dell'opera   anche   a   seguito   degli  intervenuti
aggiornamenti  normativi,  in  particolare  con  riferimento ai nuovi
compiti  attribuiti  all'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas
(AEEG) in materia di linee guida per la predisposizione dei codici di
accesso alla rete ed ai terminali;
  Udita la proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti nel
contratto  di programma Edison LNG S.p.a. e' prorogato al 31 dicembre
2007.
  2.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono
pari a 615.720 migliaia di euro.
  2.2.  L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle
agevolazioni   finanziarie   e'   rideterminato  complessivamente  in
66.576,8  migliaia  di  euro.  Il contributo sara' erogato in quattro
annualita' e sara' pari a 16.644,2 migliaia di euro per ciascun anno,
prevedendo  che  la  prima  disponibilita'  intervenga  nel  2003, le
successive rispettivamente nel 2004, nel 2005 e nel 2006. Al fine del
calcolo  delle  agevolazioni si terra' conto del predetto piano delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  3. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n.
23/2002.
  4.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti conseguenti alla presente delibera.
    Roma, 13 novembre 2003
                                      Il Presidente delegato Tremonti
Il segretario del CIPE Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 297