AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 10 marzo 2004 

Contemporanea  pertecipazione  alle  gare  di  un  consorzio  di  cui
all'art.  10, comma 1, lettera b), della legge n. 109/94 e s.m. e dei
suoi consorziati. AG 101/03. (Determinazione n. 2/2004).
(GU n.78 del 2-4-2004)

                    IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI

Considerato in fatto.
  L'ANIEM, ha chiesto a questa Autorita' alcuni chiarimenti in ordine
alla  determinazione  n.  18  del  29 ottobre  2003,  in  materia  di
«problematiche  relative  ai  consorzi  stabili  (art. 12 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni)».
  Nella   suddetta   determinazione   e'   stato   osservato  che  la
contemporanea  partecipazione  del  consorzio stabile e di un proprio
consorziato  alla  medesima  procedura  di gara, qualora negli organi
amministrativi  del  primo siano presenti titolari o rappresentanti o
direttori tecnici del secondo, potrebbe determinare una situazione di
collegamento  sostanziale,  con il conseguente divieto, ove ricorrano
le  predette circostanze, di contemporanea partecipazione alla stessa
procedura selettiva per i suddetti concorrenti.
  L'ANIEM  condividendo la posizione dell'Autorita', osserva tuttavia
che  la  situazione di collegamento sostanziale come sopra delineata,
puo'  determinarsi  non  solo  per i consorzi stabili, ma anche per i
consorzi  di  cui  all'art.  10,  comma  1, lettera b) della legge n.
109/1994 e s.m., per i quali dovrebbe ugualmente operare, in presenza
degli  illustrati  presupposti, l'inibitoria alla partecipazione alle
gare.  Alla  luce di quanto sopra, l'ANIEM ha richiesto all'Autorita'
se   l'ambito  applicativo  di  tale  prescrizione  debba  intendersi
genericamente  riferito  a  tutti  i  tipi di consorzi oppure solo ed
esclusivamente ai consorzi stabili.
Ritenuto in diritto.
  Nella  citata  determinazione n. 18/2003, con esplicito riferimento
ai  consorzi  stabili,  oltre  al  divieto di partecipazione per quei
consorziati per i quali il consorzio concorre, e' stato stabilito che
«non possono partecipare, in via autonoma, alle gare cui partecipa il
consorzio  stabile  quei consorziati i cui titolari, rappresentanti e
direttori  tecnici  siano  presenti  nell'organo  amministrativo  del
consorzio»,  atteso che la contemporanea partecipazione del consorzio
e   del   consorziato,   ove  ricorra  una  delle  circostanze  sopra
illustrate,  potrebbe  configurare  una  situazione  di  collegamento
sostanziale.
  Al  fine  di  stabilire  se  una  simile prescrizione possa trovare
applicazione anche nei confronti dei consorzi di societa' cooperative
di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n.  422 e s.m. e dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), della
legge  n.  109/1994  e s.m., deve in primo luogo osservarsi, in linea
generale,  che ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, della legge stessa
«non  possono  partecipare  alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
del codice civile».
  La disposizione sopra richiamata, come piu' volte evidenziato dalla
giurisprudenza  amministrativa,  va  considerata come norma di ordine
pubblico  economico, anche alla luce dell'art. 41 della Costituzione,
che  tutela  la liberta' di iniziativa economica privata; la norma de
qua tutela, infatti, il libero confronto tra le offerte, in quanto la
correttezza  e  la trasparenza della gara possono essere pregiudicate
dalla  presentazione  di  offerte  che, seppur provenienti da imprese
diverse, sono riconducibili ad un medesimo centro di interessi.
  In  altre  parole,  il rispetto dei principi fondamentali della par
condicio  e  della  segretezza  dell'offerta,  posti a garanzia della
regolarita'  della  procedura  concorsuale  nell'interesse  sia della
pubblica   amministrazione   sia  dei  singoli  concorrenti,  postula
necessariamente  che  fra  questi  ultimi  non sussista una relazione
idonea  a  consentire un flusso informativo in merito alla fissazione
dell'offerta   ovvero  agli  elementi  valutativi  della  stessa.  Ne
discende che vanno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino in
una   situazione  di  intreccio  degli  organi  amministrativi  o  di
rappresentanza  o  tecnici  tali  da  far  si  che  non  vi  siano le
condizioni  di  trasparenza indispensabili per assumere l'autonomia e
la  segretezza  delle offerte presentate da ciascuna ditta (Consiglio
di Stato, sez. VI, 15 luglio 1998, n. 1093).
  In  ordine  alla  disposizione in esame, peraltro, sembra opportuno
richiamare anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V del
1° luglio  2002,  n.  3601), ai sensi della quale nell'art. 10, comma
1-bis,  della  legge n. 109/1994 e s.m., il riferimento alle imprese,
anziche'  alle  sole  societa'  che  la  norma  del codice contempla,
consente  di  ritenere  che  si deve aver riguardo agli effetti delle
situazioni  che  la  stessa  disposizione definisce per individuare i
rapporti  di  controllo.  La  possibilita'  di  applicare a qualsiasi
impresa  la  verifica di una situazione di controllo, e percio' anche
ad  altre  societa'  di  capitali,  alle  societa'  di persone o agli
imprenditori   individuali,   non   gia'   alle   sole  societa'  cui
specificamente ha riguardo l'art. 2359, fa giustamente concludere che
quel  che  la legge n. 109/1994 e s.m. prende in considerazione e' il
fatto  che,  in virtu' degli incroci di partecipazione e di interessi
sussistenti,  si  rilevi  l'esistenza di un unico centro decisionale,
corrispondente  a  quello,  che  con  la  maggioranza  dei  voti, con
l'influenza  dominante  o  con  particolari  vincoli contrattuali, si
avvera  nelle  predette societa'. Le forme e le misure di possesso di
azioni,  di quote o di partecipazioni in genere, l'esistenza di patti
parasociali,   la   collocazione   di   soggetti   negli   organi  di
amministrazione  possono  avvenire  a  vario  titolo. Quel che assume
rilievo, ai fini della partecipazione alle suddette procedure, e' che
non  vi  sia  riferibilita'  ad  una medesima persona, ad un medesimo
gruppo  di  persone  o  ad  una  medesima  societa'  delle  decisioni
formalmente attribuibili ad entita' diverse.
  Tali  rilievi  si  mostrano  coerenti  con altre disposizioni della
medesima legge n. 109/1994 e s.m.
  Sussistono,  infatti, i divieti recati dall'art. 12, comma 5, e 13,
comma  4, della legge stessa di plurime partecipazioni alle procedure
di affidamento di lavori pubblici. Essi sono vigenti per il consorzio
stabile  e i suoi consorziati, ma anche per tutti i concorrenti (art.
13),  in  quanto  inibiscono  di  partecipare  alle  gare  in piu' di
un'associazione  temporanea  o consorzio oppure in questi ed in forma
individuale.
  Si  tratta  di  norme  ispirate  alla  trasparenza,  e che mirano a
rimuovere  il  rischio  di procedure inquinate da accordi che possono
influenzare  le  offerte,  con pregiudizio dell'interesse pubblico al
miglior  risultato ottenibile, se garantito da una concorrenza piena,
e  quindi da una vera parita' di condizione fra i vari offerenti; che
tendono  a  scongiurare  la  concreta possibilita' che partecipazioni
plurime rechino pregiudizio alla segretezza delle offerte.
  Da tutto quanto sopra, puo' ritenersi quanto segue.
  L'art.  10  della  legge  quadro,  dopo aver elencato al comma 1, i
soggetti  ammessi  a  partecipare  alle  procedure di affidamento dei
lavori    pubblici   (imprese,   individuali,   societa',   consorzi,
associazioni  temporanee), stabilisce, al successivo comma 1-bis, che
i  concorrenti  non  devono  trovarsi  in una delle situazioni di cui
all'art.  2359  codice  civile  situazioni  che includono, secondo le
indicazioni   della  giurisprudenza  amministrativa,  le  ipotesi  di
intreccio  degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici,
tali  da  far  si'  che  non  vi  siano  le condizioni di trasparenza
indispensabili per assumere l'autonomia e la segretezza delle offerte
presentate da ciascuna ditta.
  In  sostanza,  il  divieto  e'  posto  con  riferimento  a  tutti i
concorrenti,   siano  essi  singoli  o  associati  o  consorziati,  a
prescindere dalla tipologia di consorzio prescelta.
  Sulla  base delle considerazioni svolte, l'Autorita' e' dell'avviso
che:
    il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei
consorzi  e  dei  consorziati,  in  caso  di  intreccio  degli organi
amministrativi  o  di  rappresentanza  o  tecnici tale da determinare
l'ipotesi  di  collegamento  sostanziale,  di  cui all'art. 10, comma
1-bis della legge 109/94 e s.m., opera quale norma di ordine pubblico
a  tutela  dei  principi  di  par  condicio  dei  concorrenti, libera
concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i
consorzi  stabili,  anche  per  i consorzi di societa' cooperative di
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422  e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma
della legge 8 agosto 1985, n. 443.

    Roma, 10 marzo 2004

                                                 Il Presidente: Garri