GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 31 marzo 2004 

Casi   da   sottrarre   all'obbligo   di  notificazione  al  Garante.
(Deliberazione n. 1).
(GU n.81 del 6-4-2004)

           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente,
del  prof.  Giuseppe  Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
  Visto  l'art.  37,  commi  1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  recante  il Codice in materia di protezione dei dati
personali;
  Rilevato che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare
al  Garante  e  demanda a questa Autorita' il compito di individuare,
tra  essi,  quelli sottratti all'obbligo di notificazione purche' non
suscettibili  di  recare  pregiudizio  ai  diritti  e  alle  liberta'
dell'interessato  in  ragione  delle modalita' di trattamento o della
natura dei dati (art. 37, comma 1);
  Rilevato  che  il  medesimo  Codice  demanda altresi' al Garante il
compito  di  individuare  ulteriori  trattamenti in aggiunta a quelli
elencati nella predetta disposizione;
  Vista la documentazione in atti;
  Rilevato  in  sede  di  prima  applicazione  del  Codice che taluni
trattamenti sono effettuati con modalita' che permettono, allo stato,
di   sottrarli   all'obbligo   di   notificazione,   ferma   restando
l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice
in materia di protezione dei dati personali;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Stefano Rodota';
                              Delibera:
  A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante, tra i casi
previsti  dall'art.  37,  comma  1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196:
    1) con  riferimento ai casi di cui al comma 1, lettera a) di tale
disposizione:
      a) i  trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici
effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad
altri  esercenti  titolari  dei medesimi trattamenti, rispetto a dati
non  organizzati  in  una  banca  di dati accessibile a terzi per via
telematica. Cio' limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la
comunicazione,  indispensabili  per  perseguire  finalita'  di tutela
della  salute  o  dell'incolumita'  fisica  dell'interessato  o di un
terzo;
      b) i  trattamenti  di  dati  genetici  o  biometrici effettuati
nell'esercizio  della  professione  di  avvocato,  in  relazione alle
operazioni  e  ai  dati  necessari  per  svolgere  le  investigazioni
difensive  di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o
difendere  un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria.
Cio'  sempre  che  il  diritto  sia  di  rango  almeno  pari a quello
dell'interessato  e  i  dati  siano  trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento;
      c) i  trattamenti  di dati che indicano la posizione geografica
di   mezzi   di  trasporto  aereo,  navale  e  terrestre,  effettuati
esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;
    2) con  riferimento  ai  casi di cui al comma 1, lettera b) della
medesima  disposizione,  i  trattamenti  di dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute  e  la  vita  sessuale  effettuati  da esercenti le
professioni  sanitarie,  anche unitamente ad altri esercenti titolari
dei medesimi trattamenti:
      a) a  fini  di procreazione assistita, di trapianto di organi e
tessuti,  indagine  epidemiologica,  rilevazione di malattie mentali,
infettive,  diffusive  o  di  sieropositivita'.  Cio'  sempre  che  i
trattamenti  siano  effettuati  non sistematicamente, rispetto a dati
non  organizzati  in  una  banca  di dati accessibile a terzi per via
telematica  e  limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili
per la tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato
o di un terzo;
      b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di
adempimento  di  obblighi  normativi in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione;
    3)  con  riferimento  ai  casi  di  cui al comma 1, lettera c), i
trattamenti   di   dati  idonei  a  rivelare  la  sfera  psichica  di
lavoratori:
      a) effettuati  da  associazioni,  enti od organismi a carattere
sindacale per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti
previsti  dalla  normativa  in  materia  di  rapporto  di lavoro o di
previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;
      b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro,  anche  non  riconosciuti,  a carattere politico, filosofico o
religioso  riguardo  a dati di propri dipendenti o collaboratori, per
adempiere   esclusivamente   a   specifici  obblighi  previsti  dalla
normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;
    4)  con  riferimento  ai  casi  di  cui al comma 1, lettera d), i
trattamenti di dati personali:
      a) che   non   siano   fondati  unicamente  su  un  trattamento
automatizzato  volto a definire profili professionali, effettuati per
esclusive  finalita'  di  occupazione  o  di gestione del rapporto di
lavoro,  fuori  dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37,
comma 1;
      b) che   non   siano   fondati  unicamente  su  un  trattamento
automatizzato   volto  a  definire  il  profilo  di  un  investitore,
effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti
dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;
      c) relativi   all'utilizzo   di   marcatori  elettronici  o  di
dispositivi  analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente,
e  non  persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente,
consistenti  nella sola trasmissione di identificativi di sessione in
conformita'   alla  disciplina  applicabile,  all'esclusivo  fine  di
agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;
    5)  con  riferimento  ai  casi  di  cui al comma 1, lettera e), i
trattamenti di dati sensibili effettuati:
      a) al   solo   fine   di   selezione  di  personale  per  conto
esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o
societario;
      b) da   soggetti   pubblici   per  adempiere  esclusivamente  a
specifici  obblighi  o compiti previsti dalla normativa in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
      c) da  associazioni  o organizzazioni di categoria al solo fine
di  svolgere  ricerche  campionarie  relativamente a dati riguardanti
l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;
    6)  con  riferimento  ai  casi  di  cui al comma 1, lettera f), i
trattamenti di dati personali:
      a) effettuati  da  soggetti  pubblici per la tenuta di pubblici
registri o elenchi conoscibili da chiunque;
      b) registrati  in  banche  di  dati  utilizzate in rapporti con
l'interessato  di  fornitura  di  beni,  prestazioni o servizi, o per
adempimenti  contabili  o  fiscali,  anche  in  caso di inadempimenti
contrattuali,  azioni  di  recupero  del  credito  e  contenzioso con
l'interessato;
      c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici
o  privati  per  adempiere  esclusivamente  ad  obblighi normativi in
materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
      d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici
al  solo  fine  della  tenuta  ed esecuzione di atti, provvedimenti e
documenti,  in  tema  di  riscossione  di  tributi,  applicazione  di
sanzioni   amministrative,  o  rilascio  di  licenze,  concessioni  o
autorizzazioni;
      e) relativi  a  immagini o suoni conservati temporaneamente per
esclusive  finalita'  di  sicurezza  o  di tutela delle persone o del
patrimonio;
      f) trattati,  in  base  alla legge, dai soggetti autorizzati in
relazione  alle  operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di
prestare  l'attivita'  di  garanzia collettiva dei fidi e i servizi a
essa connessi o strumentali («confidi»);
  B)  di  inviare  copia  della  presente  deliberazione  all'Ufficio
pubblicazione  leggi  e decreti del Ministero della giustizia ai fini
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 marzo 2004
                                               Il Presidente: Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli