MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 25 marzo 2004 

Abilitazione   all'«Istituto  Gestalt  Trieste»  ad  istituire  e  ad
attivare  nella  sede  di  Trieste  un  corso  di specializzazione in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.82 del 7-4-2004)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per l'universita', l'alta formazione
                   artistica musicale e coreutica
             e per la ricerca scientifica e tecnologica
  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data  3 aprile  2003, con il quale e' stata
respinta l'istanza di riconoscimento dell'«Istituto Gestalt Trieste»,
per  i  fini  di  cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto
11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Gestalt Trieste», ai sensi
dell'art.  5 del suindicato regolamento, ha reiterato la richiesta di
riconoscimento  per  l'attivazione di un corso di specializzazione in
psicoterapia  in  Trieste,  via Marconi, 14, per un numero massimo di
allievi  ammissibili  al  primo anno di corso per ciascun anno pari a
venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato nella riunione del 25 febbraio 2004, trasmessa con
nota 218 del 1° marzo 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  l'«Istituto Gestalt Trieste» e'
abilitato  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede  principale di
Trieste,  via  Marconi,  14,  ai  sensi  delle disposizioni di cui al
titolo  II  del  regolamento  stesso,  successivamente  alla data del
presente  decreto,  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero ciclo,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 marzo 2004
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona