AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto  d'interpretazione  autentica  dell'art.  8  della  parte I
dell'accordo  collettivo  nazionale  quadro  del 7 agosto 1998 per la
costituzione  delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni   e  per  la  definizione  del  relativo  regolamento
elettorale.
(GU n.89 del 16-4-2004)

    Il  giorno 6 aprile 2004 alle ore 14,30, presso la sede dellAran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
      l'Aran   nella   persona  del  Presidente  avv.  Guido  Fantoni
(firmato);
      e le seguenti Confederazioni sindacali:
        CGIL (firmato);
        CISL (firmato);
        UIL (firmato);
        CONFSAL (firmato);
        CISAL (firmato);
        RDB - CUB (firmato);
        UGL (firmato);
    Al  termine  della  riunione  le  parti sottoscrivono il seguente
contratto d'interpretazione autentica.
    Premesso  che  il  giudice  del lavoro del tribunale di Trieste -
Sezione  lavoro  -  in  relazione  al  ricorso della CGIL Federazione
lavoratori  della  funzione  pubblica  di Trieste contro il comune di
Trieste   (R.G.   n.  211/2002)  nella  udienza  di  discussione  del
21 febbraio  2003  ha  ritenuto,  ai  sensi  dell'art. 64 del decreto
legislativo  n.  165/2001, che per potere definire la controversia di
cui  al  giudizio  e'  necessario  risolvere  in via pregiudiziale la
questione   concernente   l'interpretazione   autentica  dell'art.  8
dell'Accordo  collettivo  quadro per la costituzione delle RSU per il
personale  dei  comparti  delle  pubbliche  amministrazioni  e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;
    Considerato  che la regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione
della  legge  costituzionale  n.  2/1993  (modificativa  della  legge
costituzionale  n.  1/1963)  e  dell'art.  1 della legge regionale n.
3/1998, con legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico
del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  (art.  127) e l'Agenzia
regionale   per  la  rappresentanza  negoziale  degli  enti  e  delle
pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);
    Che il comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;
    Che,  pertanto,  la  disciplina  delle relazioni sindacali per il
comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal
decreto   legislativo   n.  165/2001,  e'  rimessa  ad  una  autonoma
contrattazione;
    Che  nella  citata  legge  regionale n. 13/1998 non risulta alcun
rinvio   esplicito   circa   l'applicabilita'   al   personale  delle
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione
e  degli  enti  locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e
Contratti   nazionali   quadro  stipulati  all'ARAN  sulle  relazioni
sindacali, ne' e' nota alcuna disposizione in tal senso;
    Che,  pertanto,  la  richiesta di interpretazione autentica sulle
norme  applicate  negli  atti  del  comune  di  Trieste  esula  dalle
competenze   delle  presenti  parti  che  hanno  stipulato  l'Accordo
collettivo  nazionale  quadro  del  7 agosto  1998 sulla costituzione
delle RSU e relativo regolamento elettorale;
    Tuttavia,  le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile
alla  vicenda  in  questione,  e  relativamente  alla interpretazione
dell'art.   8  dell'Accordo  citato  applicato  alle  amministrazioni
legalmente  rappresentate  dall'ARAN, ritengono di poter formulare le
seguenti valutazioni:
      1.  la  RSU  e'  uno  organismo  unitario di rappresentanza dei
lavoratori;
      2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del
7 agosto  1998  stabilisce  come  unica  regola  che la RSU assume le
proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
      3. le modalita' con le quali tale maggioranza si esprime devono
essere   eventualmente,   definite   dalla  RSU  stessa  con  proprio
regolamento interno;
      4.  la  circostanza  che  la  RSU  non  si  doti  di un proprio
regolamento,  non  ne  muta  la natura, che rimane quella di soggetto
sindacale  unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale;
      5.  ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento
di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.
    Tutto quanto sopra premesso e considerato, limitatamente all'art.
8  del  piu'  volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato
alle  pubbliche  amministrazioni  rappresentate  dall'ARAN,  le parti
formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
                               Art. 1.
    1.  Con  il  presente contratto si conferma che la RSU, organismo
unitario   di   rappresentanza  dei  lavoratori,  assume  le  proprie
decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato
nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.