MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2004 

Modificazione  al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata Terre di Franciacorta
(GU n.93 del 21-4-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995, con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  «Terre  di
Franciacorta»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo disciplinare di
produzione;
  Vista   la   domanda   presentata   dal  consorzio  per  la  tutela
Franciacorta,  del  29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del
valore  minimo  dell'acidita' totale prevista per le tipologie «Terre
di  Franciacorta»  bianco,  «Terre  di Franciacorta»Rosso e «Terre di
Franciacorta»  Bianco  con  la  menzione  vigna  seguita dal toponimo
previsto  dall'art.  6,  comma  1)  e  comma  2)  del disciplinare di
produzione di cui sopra da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro per le
tipologie innanzi citate;
  Visto  il  parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n.
10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;
  Considerato   che   l'andamento   climatico   degli   ultimi  anni,
particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla
produzione   di   vini   con   acidita'   tendenzialmente  bassa  che
richiederebbero  interventi correttivi di acidificazione per adeguare
gli  stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo
e  che  nel  corso  del prolungato periodo di elaborazione a cui deve
essere  sottoposto  il  vino  a  denominazione di origine controllata
«Terre  di  Franciacorta»,  possono verificarsi notevoli abbassamenti
del  valore  dell'acidita'  al di sotto dei valori minimi attualmente
stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che,
sulle  istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei
vini,   purche'   supportate  dal  parere  della  Provincia  autonoma
competente  per  territorio,  la  Sezione amministrativa del comitato
proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla modica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  «Terre  di  Franciacorta»,  in  conformita' alla decisione
assunta dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  «Il  limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Terre di Franciacorta», nelle tipologie «Terre
di  Franciacorta»  bianco,  «Terre  di Franciacorta»Rosso e «Terre di
Franciacorta»  Bianco  con  la  menzione  vigna  seguita dal toponimo
previsto  dall'art.  6,  comma  1)  e  comma  2)  del disciplinare di
produzione e ridotto da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro»,
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
campagna vitivinicola 2003 - 2004.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 6 aprile 2004

                                         Il direttore generale: Abate