DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2004 

Privatizzazione,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1,  lettera a), del
decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, dell'Ente per le Ville
vesuviane.
(GU n.93 del 21-4-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 29 luglio 1971, n. 578, recante «Provvedimenti per
le Ville Vesuviane del XVIII secolo»;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997,  n. 59, concernente la delega al
governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione  amministrativa,  ed in particolare gli articoli 11 e
14;
  Visto  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive
modifiche  e  integrazioni,  concernente il riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'art. 2;
  Visto  il  decreto-legge  24  dicembre 2003, n.355, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e in particolare
l'art.  17,  comma  1,  con  il  quale  sono  stati prorogati fino al
31 dicembre   2004,   i   termini,  in  materia  di  privatizzazione,
trasformazione  e  fusione  di  enti  pubblici, di cui all'art. 2 del
decreto legislativo n. 419 del 1999;
  Vista  la  delibera  26 novembre 2002, con la quale il consiglio di
amministrazione  dell'Ente  Ville Vesuviane ha espresso, in relazione
al  decreto  legislativo  n. 419/1999, parere favorevole all'adozione
della misura di razionalizzazione della privatizzazione;
  Considerati i risultati dell'istruttoria svolta dal Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  del  Ministri
29 novembre  2002,  con  il  quale  e'  stata  conferita la delega di
funzioni  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in materia di
funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. L'Ente per le Ville Vesuviane, di cui alla legge 29 luglio 1971,
n.  578,  e' privatizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
  2.  La  privatizzazione dell'Ente per le Ville Vesuviane e' attuata
secondo le modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 419
del 1999.

    Roma, 23 marzo 2004

                                           p. Il Presidente: Mazzella