MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 2004 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Romero Ana Cristina di titolo di studio
estero,   quale   titolo   abilitante  per  l'iscrizione  all'albo  e
l'esercizio in Italia della professione di psicologo.
(GU n.109 del 11-5-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato  decreto  legislativo  n.  286/1998, modificato dalla legge n.
189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Romero Ana Cristina, nata il 28 maggio
1976  a  Bella  Cista  -  Tucuman  (Argentina),  cittadina argentina,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo
n.  277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
conseguito  in Argentina come attestato dal «Colegio de Psicologos de
Tucuman» (Argentina) al cui registro la richiedente e' stata iscritta
dal 10 agosto 1999 al 1° dicembre 2001, ai fini dell'accesso all'albo
ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Romero  e'  in  possesso  del  titolo
accademico di psicologa conseguito presso la «Universidad Nacional de
Tucuman»   in   data   28 giugno   1999   e   ha   svolto   un  corso
post-universitario  in  «Entrenamiento en Psicologia Especial» presso
«l'Universidad de la Habana» dal 1999 al 2000;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 25 novembre 2003;
  Sentito  il  rappresentante  del  consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 24 novembre 2003;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non
e'  richiesta  per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Lecco per attesa della cittadinanza in
data 6 giugno 2003 e valido fino al 23 luglio 2004;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Romero  Ana  Cristina, nata il 28 maggio 1976 a Bella
Vista  - Tucuman (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della
professione  in  Italia,  fatta  salva  la  perdurante  validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

    Roma, 28 aprile 2004

                                          Il direttore generale: Mele