MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 7 maggio 2004, n. 685/IV. 

Art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni - pubblicazione dei programmi triennali
dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.
(GU n.111 del 13-5-2004)
 
 Vigente al: 13-5-2004  
 

    Sono  state  sottoposte  a  questo  Dicastero alcune osservazioni
concernenti  gli  adempimenti  previsti  dalle  normative  vigenti in
materia di pubblicita' dei programmi triennali dei lavori pubblici da
realizzare.
    Al riguardo, l'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,   e   successive   modificazioni  e  integrazioni,  dispone  che
l'attivita'  di realizzazione dei lavori pubblici, di singolo importo
superiore  a  100.000,00  euro,  si svolga sulla base di un programma
triennale  e di aggiornamenti annuali che, i soggetti di cui all'art.
2,  comma  2,  lettera  a)  della  medesima  legge,  predispongono ed
approvano unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nello stesso
anno,  nel  rispetto  dei documenti programmatori gia' previsti dalla
normativa vigente.
    Il  comma  11  dello  stesso articolo, pone in capo alle suddette
Amministrazioni  aggiudicatrici  anche l'obbligo di trasmettere, dopo
la   relativa   adozione,   i   programmi   e   gli  elenchi  annuali
all'Osservatorio  dei  lavori  pubblici affinche' quest'ultimo ne dia
pubblicita'.
    In particolare, il decreto ministeriale lavori pubblici 21 giugno
2000,  prot.  5374/21/65  ha  definito le modalita' e gli schemi-tipo
sulla  base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a
redigere,  approvare  e  pubblicare  il programma triennale ed i suoi
aggiornamenti  annuali  cosi'  come richiamato dall'art. 14, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
    Successivamente,  con  decreto  ministeriale  lavori  pubblici  4
agosto  2000,  e'  stata  pubblicata  una  interpretazione  autentica
relativa  al decreto ministeriale lavori pubblici 21 giugno 2000, che
ha  fornito  ulteriori  chiarimenti  in ordine alla programmazione in
argomento.
    La  normativa  esaminata,  in  riferimento  alla raccolta ed alla
pubblicazione  della  programmazione  triennale dei lavori pubblici e
dei  relativi  elenchi annuali, ha lo scopo prioritario di soddisfare
la conoscenza in materia di analisi dei bisogni e di sviluppo sia dei
singoli  territori  regionali  che  dell'intero territorio nazionale,
anche nell'ottica del mutato quadro costituzionale.
    Tenuto  presente che, con decreto ministeriale lavori pubblici n.
20  del  6 aprile 2001, sono stati predisposti appositi siti Internet
per la pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi di gara in materia di
lavori  pubblici predisposti dalle regioni, dalle province autonome e
dal  Ministero,  che svolge funzioni di coordinamento e promozione di
tutti  i  siti  regionali  e  supplisce  sul  proprio sito in caso di
mancata  attivazione  delle regioni, si ritiene che i soggetti di cui
all'art.  2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni  ed integrazioni, tenuti alla programmazione dei lavori
pubblici,  debbano  assolvere  a  tale obbligo utilizzando i predetti
siti   internet   che  hanno  assunto,  nell'ottica  di  un  «sistema
informativo  e  informatico di tipo federato», rilevanza nazionale di
libero e puntuale accesso.
    Su  detto  «sistema»  trovano  pubblicita'  anche  gli  avvisi di
interventi  realizzabili  con  capitali privati di cui al comma 2-bis
dell'art.  37-bis  della legge n. 109/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni.
    Per  assicurare  uno  snellimento degli adempimenti connessi alla
redazione  e  pubblicazione dei programmi, e' stato costituito presso
la  direzione  generale  per  la  regolazione  dei lavori pubblici di
questo  Ministero,  un  gruppo  di  lavoro  Stato-regioni  e province
autonome  allargato  alla  partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM con il
compito  di razionalizzare e semplificare, per il futuro, le schede a
supporto delle indicazioni programmatiche.
    In  attesa  del  termine  delle  attivita' del predetto gruppo di
lavoro,  cui faranno seguito ulteriori indicazioni, i soggetti di cui
all'art.  2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni  ed integrazioni pubblicano i programmi triennali e gli
elenchi  annuali  dei  lavori  pubblici,  per  l'anno  in corso 2004,
tramite  il  suddetto  «sistema  informativo  e  informatico  di siti
Internet»  - di cui al decreto ministeriale lavori pubblici n. 20 del
6     aprile     2001     -     accessibile     dall'indirizzo    web
www.serviziobandi.llpp.it  di  questo  Dicastero,  con  le  modalita'
previste nello stesso «sistema».
      Roma, 7 maggio 2004

                               D'ordine del Ministro
                     Il capo Dipartimento per le opere pubbliche
                                e per l'edilizia
                                     Arredi