MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 27 febbraio 2004 

Modifica  al  decreto 2 luglio 2003, recante la tutela del patrimonio
storico  della  Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001,
n. 78.
(GU n.114 del 17-5-2004)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante «Tutela del patrimonio
storico artistico della Prima guerra mondiale»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2002,  di adozione dei
criteri  tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di
ricognizione,   catalogazione,  manutenzione,  restauro,  gestione  e
valorizzazione  delle  cose  di  cui all'art. 1 della legge n. 78 del
2001;
  Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003, recante i criteri e le
modalita'  per  l'erogazione  del  contributo statale agli interventi
previsti  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  n. 78 del 2001, con
particolare   riferimento   alle  modalita'  di  finanziamento  e  di
rendicontazione, nonche' ai controlli;
  Visto  l'art.  4,  comma 179, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che, a parziale modifica dell'art. 11, comma 6, della legge n. 78 del
2001,  dispone  che  le risorse di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della
stessa   legge   disponibili   al   1° gennaio  2004  sono  assegnate
prioritariamente  ai  progetti  relativi  alle  zone  di  guerra piu'
direttamente  interessate  dagli  eventi  bellici  del  1916-17 sugli
altopiani vicentini;
                              Decreta:
  Il decreto ministeriale 2 luglio 2003, citato in premessa, e' cosi'
modificato:
    all'art.  2,  comma 1, dopo la parola «concesso» sono inserite le
parole «cumulativamente sia in conto capitale che in conto interessi.
Per la parte in conto interessi, esso e' concesso»;
    all'art.  2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «5. I
contributi di cui all'art. 11, commi 2 e 3 sono cumulabili.».
    Roma, 27 febbraio 2004
                                                  Il Ministro: Urbani