MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2004 

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa I. Ana
Calapis, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario,
quale  titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di
insegnante,  ai  sensi  dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
(GU n.123 del 27-5-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990,
n.  341;  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994,  n.  297;  il  decreto ministeriale del
30 gennaio  1998,  n.  39;  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;  il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445; il decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto interministeriale
4 giugno  2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002,  n.  54;  la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo
8 luglio  2003,  n.  277;  il decreto del Presidente della Repubblica
11 agosto 2003, n. 319;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla persona sotto
indicata,  nonche'  la documentazione prodotta a corredo dell'istanza
medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del
pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato,  in  base a quanto comprovato da apposita documentazione,
che  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini dell'esercizio della
professione  corrispondente  a  quella  cui la persona interessata e'
abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima  di  tre  anni,  per  cui  alla  fattispecie  si  applicano le
disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992
compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della
formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza  della  lingua  italiana;  alla  esperienza  professionale
posseduta;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di  servizi  nella  seduta  del 2 marzo 2004, indetta per
quanto  prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999 e l'art. 12, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 115/1992:
    che  sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il
titolo  posseduto  dalla  persona interessata comprova una formazione
professionale adeguata per natura, composizione e durata;
    che  il  riconoscimento  non  debba  essere  subordinato a misure
compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale  prescritta  dalla legislazione vigente; la professione
cui  si  riferisce  il riconoscimento non comprende attivita' che non
esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato
il  titolo;  l'esperienza  posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:
  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma  di istruzione superiore: «Licentiat in chimie si fizica»
rilasciato  il  20 agosto  1999 dalla Universitatea «Babes-Bolyai» di
Cluj-Napoca (Romania);
    abilitazione all'insegnamento:
      «Certificat de absolvire» rilasciato il 23 settembre 2003 dalla
Universitatea «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);
      certificat    «Definitivatul»    conseguito,   con   decorrenza
1° settembre  1994,  presso  il  «Colegiul  Banatean»  di  Timisoara,
distretto   di   Timis,   e   rilasciato   il  5 gennaio  1995  dalla
Universitatea De Vest di Timisoara;
      certificat  «Gradul II» conseguito, con decorrenza 1° settembre
1998, presso il «Colegiul Banatean» di Timisoara, distretto di Timis,
e   rilasciato  l'8 gennaio  1999  dalla  Universitatea  De  Vest  di
Timisoara;  posseduto  da:  cognome:  Calapis;  nome: I. Ana, nata a:
Dudestii   Vechi   (Romania)   il:   18 novembre  1967;  cittadinanza
comunitaria  (italiana),  comprovante una formazione professionale al
cui  possesso  la  legislazione  dal Paese lo ha rilasciato (Romania)
subordina  l'esercizio  della professione di insegnante, costituisce,
per  la  detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di
docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria  nelle  classi  di
concorso: 13/A «Chimica e tecnologie chimiche»; 38/A «Fisica».
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 7 maggio 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli