MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2004 

Ammissione a contributo di progetti di ammodernamento di pescherecci,
ritenuti idonei nel precedente bando, inseriti in graduatoria, ma non
ammessi  per  mancanza  di  fondi,  indicati nel decreto 18 settembre
2002.
(GU n.126 del 31-5-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999,  relativo  allo  SFOP  -  Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto   il   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del  Consiglio,  del
17 dicembre  1999,  che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1145/2003  della  Commissione del
27 giugno  2003,  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n. 1685/2000,
recante   disposizioni   di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1620/1999  del  Consiglio  del  21 giugno  1999  per  quanto riguarda
l'ammissibilita'  delle  spese concernenti le operazioni cofinanziate
dai fondi strutturali;
  Visto   l'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.  366/2001  della
Commissione,  del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli
assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
  Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio
2002,  che  modifica  il  regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del
17 dicembre 1999;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della
Commissione  con  la quale e' stato approvato il «Programma Operativo
Nazionale»  degli  interventi concernenti il settore della pesca (PON
Pesca)  nelle  regioni  dell'obiettivo 1,  modificata  con  Decisione
C(2003)76;
  Vista  la  decisione  n.  C  (2001)  45  del  23 gennaio 2001 della
Commissione  con  la  quale e' stato approvato il «Documento Unico di
Programmazione»  degli  interventi concernenti il settore della pesca
nelle  regioni  fuori  obiettivo 1  (DOCUP), modificata con Decisione
C(2003)171;
  Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli
interventi  del  PON  Pesca  approvato  da  ultimo  dal  Comitato  di
sorveglianza del 17 luglio 2003;
  Visto  il  complemento  di  programmazione  per  l'attuazione degli
interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza
con procedura scritta del 30 luglio 2003;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio della licenza da pesca;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo» e successive modifiche;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
  Vista  la  legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed
in  particolare  l'art.  2,  paragrafo 49, lettera a) circa l'ausilio
delle capitanerie di porto;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002,
n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
  Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche,
recante  modalita'  di attuazione misure costruzioni e ammodernamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 febbraio 2003 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state
definite le graduatorie di merito riferite al decreto ministeriale 15
marzo 2002;
  Visti  gli  articoli 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e
l'art.  5  del  decreto  ministeriale 10 febbraio 2003 per i quali le
domande  non  pervenute,  nel  termine di cui al decreto ministeriale
15 marzo  2002  e  successive modifiche, per cause di forza maggiore,
possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro
le date rispettivamente del 18 settembre 2002 e 10 febbraio 2003;
  Considerato che il prog. n. 574/AP/02 della societa' «Asaro Matteo,
Cosimo  e  Vincenzo  S.r.l.» con sede in Mazara del Vallo, presentato
nei  termini  stabiliti  dal  decreto di cui sopra, viene aggiunto in
fondo  alla  graduatoria dei progetti di ammodernamento delle regioni
dell'obiettivo 1 ritenuti idonei ma non ammessi per mancanza di fondi
come   previsto   dallo   stesso  art.  2  del  decreto  ministeriale
18 settembre   2002   e  che  per  lo  stesso  progetto  il  comitato
finanziamenti,  nella  seduta  del  3 marzo  2004  ha espresso parere
favorevole;
  Considerato  che  per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) in
riferimento  al  decreto  ministeriale  18  febbraio 2003, per alcuni
progetti  ritenuti  idonei  non  e'  stato possibile corrispondere il
contributo  per  mancanza  di  fondi  sebbene  utilmente collocati in
graduatoria;
  Considerato  che  le  disponibilita' finanziarie riferite agli anni
2004-2006   per   quanto   attiene   la  misura  2.2  (ammodernamento
pescherecci)  consentono  di  finanziare quei progetti elencati nella
graduatoria di cui sopra;
  Considerato  che  in  virtu' dell'accordo bilaterale avvenuto il 24
marzo   2003   la   regione   Puglia   ha   concesso   di  trasferire
temporaneamente  alla regione Campania le proprie risorse finanziarie
inutilizzate  relative  alla  misura nuove costruzioni per un importo
pari  ad  Euro 1.363.833,00  di contributo pubblico e che in forza di
tale accordo la regione Campania ha restituito a valere sulle risorse
finanziarie  2004-2006  l'importo  di Euro 1.363.833,00 di contributo
pubblico;
  Considerato  che in relazione a quanto sopra specificato le risorse
finanziarie  disponibili,  per la regione Campania, risultano pari ad
Euro 11.983,12  di  contributo  pubblico,  e  quindi  insufficienti a
permettere il finanziamento di quei progetti idonei e non ammessi per
mancanza di fondi per un importo complessivo di Euro 316.464,00;
  Visto  il parere favorevole del comitato finanziamenti nella seduta
del 14 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per  la  misura  2.2  (ammodernamento pescherecci) sono ammessi a
finanziamento  i sottoelencati progetti ritenuti idonei e non ammessi
per   mancanza  di  fondi  indicati  nel  decreto  18 settembre  2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003:

    ---->  Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 26 della G.U.  <----

    Ai  fini del relativo provvedimento individuale di concessione, i
beneficiari  dei  progetti  sopraelencati,  sono  tenuti entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pena la soppressione
del  contributo, a presentare al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Dipartimento  delle  politiche  di  mercato - Direzione
generale   per   la   pesca  e  l'acquacoltura  -  Pesc  VI  -  Viale
dell'Arte, 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:
      1)  certificato  camerale  con  l'indicazione  dello  stato non
fallimentare;
      2)  per  gli importi di contributo superiori ad Euro 154.937,00
certificato   antimafia   previsto   dall'art.  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
    Il  presente  decreto  sara'  sottoposto alla registrazione degli
organi  di  controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

      Roma, 17 maggio 2004
                    Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora