Ammissione a contributo di progetti di ammodernamento di pescherecci, ritenuti idonei nel precedente bando, inseriti in graduatoria, ma non ammessi per mancanza di fondi, indicati nel decreto 18 settembre 2002.(GU n.126 del 31-5-2004)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento
della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del
17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni
strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del
27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000,
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1620/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda
l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate
dai fondi strutturali;
Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della
Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli
assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio
2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del
17 dicembre 1999;
Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della
Commissione con la quale e' stato approvato il «Programma Operativo
Nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON
Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1, modificata con Decisione
C(2003)76;
Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della
Commissione con la quale e' stato approvato il «Documento Unico di
Programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca
nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP), modificata con Decisione
C(2003)171;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli
interventi del PON Pesca approvato da ultimo dal Comitato di
sorveglianza del 17 luglio 2003;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli
interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza
con procedura scritta del 30 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio della licenza da pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo» e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed
in particolare l'art. 2, paragrafo 49, lettera a) circa l'ausilio
delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002,
n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche,
recante modalita' di attuazione misure costruzioni e ammodernamento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state
definite le graduatorie di merito riferite al decreto ministeriale 15
marzo 2002;
Visti gli articoli 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e
l'art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2003 per i quali le
domande non pervenute, nel termine di cui al decreto ministeriale
15 marzo 2002 e successive modifiche, per cause di forza maggiore,
possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro
le date rispettivamente del 18 settembre 2002 e 10 febbraio 2003;
Considerato che il prog. n. 574/AP/02 della societa' «Asaro Matteo,
Cosimo e Vincenzo S.r.l.» con sede in Mazara del Vallo, presentato
nei termini stabiliti dal decreto di cui sopra, viene aggiunto in
fondo alla graduatoria dei progetti di ammodernamento delle regioni
dell'obiettivo 1 ritenuti idonei ma non ammessi per mancanza di fondi
come previsto dallo stesso art. 2 del decreto ministeriale
18 settembre 2002 e che per lo stesso progetto il comitato
finanziamenti, nella seduta del 3 marzo 2004 ha espresso parere
favorevole;
Considerato che per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) in
riferimento al decreto ministeriale 18 febbraio 2003, per alcuni
progetti ritenuti idonei non e' stato possibile corrispondere il
contributo per mancanza di fondi sebbene utilmente collocati in
graduatoria;
Considerato che le disponibilita' finanziarie riferite agli anni
2004-2006 per quanto attiene la misura 2.2 (ammodernamento
pescherecci) consentono di finanziare quei progetti elencati nella
graduatoria di cui sopra;
Considerato che in virtu' dell'accordo bilaterale avvenuto il 24
marzo 2003 la regione Puglia ha concesso di trasferire
temporaneamente alla regione Campania le proprie risorse finanziarie
inutilizzate relative alla misura nuove costruzioni per un importo
pari ad Euro 1.363.833,00 di contributo pubblico e che in forza di
tale accordo la regione Campania ha restituito a valere sulle risorse
finanziarie 2004-2006 l'importo di Euro 1.363.833,00 di contributo
pubblico;
Considerato che in relazione a quanto sopra specificato le risorse
finanziarie disponibili, per la regione Campania, risultano pari ad
Euro 11.983,12 di contributo pubblico, e quindi insufficienti a
permettere il finanziamento di quei progetti idonei e non ammessi per
mancanza di fondi per un importo complessivo di Euro 316.464,00;
Visto il parere favorevole del comitato finanziamenti nella seduta
del 14 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) sono ammessi a
finanziamento i sottoelencati progetti ritenuti idonei e non ammessi
per mancanza di fondi indicati nel decreto 18 settembre 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2003:
----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 26 della G.U. <----
Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, i
beneficiari dei progetti sopraelencati, sono tenuti entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pena la soppressione
del contributo, a presentare al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - Viale
dell'Arte, 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:
1) certificato camerale con l'indicazione dello stato non
fallimentare;
2) per gli importi di contributo superiori ad Euro 154.937,00
certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione degli
organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2004
Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora