CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2004 

Accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano sul documento, recante: «Linee guida per
l'idoneita'  ed il funzionamento dei centri individuati dalle regioni
come  strutture  idonee  ad  effettuare  trapianti  di  organi  e  di
tessuti».
(GU n.128 del 3-6-2004)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

  Nella seduta odierna del 29 aprile 2004;
  Premesso  che l'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio
2002  sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di
organi  e  di  tessuti  e  sugli  standard minimi di attivita' di cui
all'art.  16,  comma  1,  della  legge 1° aprile 1999, n. 91, recante
«Disposizioni  in  materia  di  prelievi  e  di trapianti di organi e
tessuti»,  che  prevede,  alla lettera b), la definizione di standard
condivisi  di  qualita'  di  funzione  dei  tipi  di  trapianto,  con
particolare riferimento ai punti 3, 4 e 5;
  Rilevata   la  necessita'  di  definire  linee  guida  sui  criteri
relativi:
    all'idoneita' ad effettuare trapianti ed ai parametri di qualita'
di  funzionamento  in relazione al reperimento ed alla disponibilita'
di organi e tessuti;
    alla  programmazione delle attivita' di trapianto in coerenza con
gli  standard  relativi  ai  centri individuati dalle regioni e dalle
province  autonome  come strutture idonee per i trapianti di organi e
tessuti;
    alla  valutazione di indicatori di efficienza, della qualita' dei
risultati  e  della  qualita'  dell'organizzazione  regionale  per la
donazione degli organi;
  Visto lo schema di accordo in oggetto trasmesso dal Ministero della
salute  l'11 agosto  2003,  sul quale in sede tecnica il 30 settembre
2003  sono  state  concordate  modifiche  e  il  successivo testo del
9 dicembre  2003,  esaminato  e concordato il 20 gennaio 2004 in sede
tecnica;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano ai sensi degli articoli 2,
comma  2,  lettera  b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
                          Sancisce accordo
tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni e province autonome di
Trento e Bolzano relativo alle linee-guida che definiscono i criteri,
le  modalita'  e gli standard di cui alla lettera b), punti 3, 4 e 5,
dell'accordo  tra  il Ministro della salute, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  del  14 febbraio  2002, nei termini
sottoindicati:
1. Criteri  di  idoneita'  ad  effettuare  trapianti  e  parametri di
qualita'  di  funzionamento  in  relazione  al  reperimento  ed  alla
                 disponibilita' di organi e tessuti.
  I  criteri  e  le  modalita'  per  l'individuazione delle strutture
idonee per i trapianti di organi e tessuti, di cui all'art. 16, comma
1,  della  legge  1° aprile  1999,  n.  91,  sono  quelli  di seguito
specificati:
    a) le  equipes mediche, responsabili dell'attivita' di trapianto,
devono  possedere  la  necessaria  competenza  attestata da specifica
documentazione di servizio, dall'elenco dei trapianti dei quali si e'
avuta  la  responsabilita'  terapeutica,  da  documentato  curriculum
comprendente  la personale casistica di ciascuno dei componenti. Tale
documentazione  riguarda non solo le equipes chirurgiche, ma tutte le
equipes  direttamente  responsabili  della  cura  del  paziente nelle
diverse  fasi  dell'attivita'  trapiantologica.  Tale  documentazione
viene raccolta dall'azienda sanitaria sede dell'attivita', verificata
dall'Assessorato alla sanita' e sottoposta a rivalutazione biennale;
    b) per  documentati  motivi  l'attivita' di trapianto puo' essere
effettuata  in  sedi  diverse  da  quella  di appartenenza di ciascun
sanitario o di ciascuna equipe con il consenso dei direttori generali
delle aziende sanitarie interessate;
    c) i nominativi, la documentazione di servizio, le funzioni ed il
curriculum del personale in formazione che partecipa all'attivita' di
trapianto  devono  essere raccolti dall'azienda sanitaria e segnalati
all'Assessorato  alla  sanita'.  Al  termine  di  un periodo biennale
l'Assessorato  regionale effettua una verifica dei risultati ottenuti
dal personale in formazione;
    d) ferme  restando  le  modalita' di verifica di cui alla lettera
d), punto 1), dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002, il
mantenimento   delle  condizioni  di  cui  al  presente  punto  I  va
verificato   come   stabilito   dall'apposita   normativa  regionale,
attraverso   ispezioni   i  cui  verbali  vengono  conservati  presso
l'azienda sanitaria sede dell'attivita' e l'Assessorato regionale;
    e) il  Centro nazionale trapianti svolge attivita' di verifica di
cui  alla  lettera  f), punto 1 dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-regioni  il 14 febbraio 2002 e segnala alle autorita' sanitarie
regionali  eventuali  condizioni  di  irregolarita' riscontrate. Tale
attivita' viene svolta avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita'
per   quanto   riguarda   i  requisiti  di  carattere  strutturale  e
strumentale.
  Le  regioni  e  il  Ministro  della  salute, su proposta del Centro
nazionale  trapianti,  si  impegnano  alla  verifica  e all'eventuale
aggiornamento  dei  contenuti  delle  presenti linee guida, entro tre
anni dalla stipula del presente accordo.
2. Programmazione  delle  attivita'  di  trapianto  in  coerenza  con
                         standard definiti.
  Per  assicurare  la  qualita' dei programmi, si fa riferimento agli
standard  minimi  di  attivita'  annuale fissati dalla lettera c), ed
alla  procedura  di verifica stabilita dalla lettera d), punti 2 e 3,
dell'accordo sancito da questa Conferenza il 14 febbraio 2002.
3. Valutazione  di  indicatori  di  efficienza,  della  qualita'  dei
risultati  e  della  qualita'  dell'organizzazione  regionale  per la
                       donazione degli organi.
  Gli  indicatori  di  efficienza,  di valutazione della qualita' dei
risultati  e  della  qualita'  della  organizzazione regionale per la
donazione  degli organi di cui alla lettera b), punto 5, dell'accordo
del 14 febbraio 2002, sono di seguito definiti:
    1) per ciascun centro trapianti:
      a) numero di pazienti in lista di attesa;
      b) numero di inserimenti per anno;
      c) numero  di  controlli  clinici  effettuati  sui  pazienti in
attesa;
      d) tempo medio di attesa;
      e) numero decessi in lista di attesa;
      f) caratteristiche  medie della composizione della lista (eta',
provenienza  regionale, distribuzione gruppi sanguigni, distribuzione
tra  attivi  e  sospesi,  distribuzione  dello status di gravita' del
paziente attraverso criteri predefiniti e comuni);
      g) frequenza  di aggiornamenti della lista di attesa attraverso
l'invio di report al centro di riferimento di competenza;
      h) stesura ed aggiornamento annuale della carta dei servizi per
pazienti in lista;
      i) numero richieste urgenti;
      j) tempo  di  ischemia  dell'organo  trapiantato  (dal clamping
dell'aorta nel donatore alla riperfusione dell'organo nel ricevente);
      k) numero  di  trapianti  effettuati  da donatore cadavere e da
donatore vivente nell'ultimo triennio;
      l)  numero di trapianti pediatrici e di split;
      m) numero   di   epatiti   fulminanti   trattate   con   fegato
bioartificiale e/o con trapianto;
      n) percentuale  di  organi  accettati e trapiantati rispetto al
totale  di  quelli  offerti  dal  centro di riferimento ed utilizzati
(anche  da altri centri trapianto); sopravvivenza del ricevente e del
graft (a breve, medio e lungo termine);
      o) distribuzione  dei  trapianti effettuati in base allo status
del paziente (solo per trapianto di fegato);
      p) percentuale  di  ritrapianti,  entro  un anno dal trapianto;
dopo un anno dal trapianto (solo per trapianto di fegato);
      q) percentuale  di  ritrapianti,  indipendentemente  dal  tempo
trascorso dal primo trapianto (solo per trapianto di rene);
      r) distribuzione   dei   trapianti   in   base   al   grado  di
immunizzazione del paziente (solo per trapianto di rene);
      s) durata degenza media;
      t) servizi specialistici collegati al Centro trapianti;
      u) percentuale  di  tempo  dedicata all'attivita' di prelievo e
trapianto  o  a  patologie  correlate  (esempio  resezioni  epatiche)
rispetto al totale dell'attivita'.
    2) per ciascun centro regionale o interregionale:
      a) numero di donatori utilizzati nell'area;
      b) numero di organi prelevati nell'area;
      c) numero di organi offerti al Centro trapianti;
      d) numero  di  organo  offerti  al Centro, rifiutati dal centro
stesso ed accettati da altri centri trapianto.
  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  ciascun  centro trapianti e
ciascun  Centro  di riferimento regionale ed interregionale trasmette
alle  regioni,  anche ai fini della procedura di verifica di cui alla
lettera  d), punto 1, dell'accordo del 14 febbraio 2002, ed al Centro
nazionale   trapianti  una  scheda  di  attivita'  relativa  all'anno
precedente,  comprensiva  dei  dati  riferiti  a tutti gli indicatori
elencati ai precedenti punti 1 e 2.
  La  elaborazione  dell'indicatore di cui al punto 1, lettera n), e'
effettuata dal Centro trapianti sulla base delle informazioni fornite
dai centri di riferimento regionale ed interregionale.
  Il  Centro  nazionale  trapianti  rende disponibili le informazioni
raccolte  per  i  competenti  assessorati  regionali,  ai  centri  di
riferimento regionale ed interregionale e al pubblico.
    Roma, 29 aprile 2004
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino