MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 maggio 2004 

Abilitazione,  per il solo requisito essenziale n. 2, emesso a favore
di  C.S.I. S.p.a. di Bollate - (CSI002/04). Direttiva 89/106/CEE, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e del
decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.
(GU n.131 del 7-6-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
              per la prevenzione e la sicurezza tecnica
  Vista  la  direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i prodotti da costruzione, come modificata dalla
direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto  il  decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile
1993,  come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n.
499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
  Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
  Considerato  che  la  direttiva,  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  e  il  decreto interministeriale sopra citati individuano
tra  gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza
in caso di incendio»;
  Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui
al  decreto  interministeriale  citato  svolta nei riguardi di C.S.I.
S.p.a.  con  sede  in  Bollate  (Milano)  -  via  Lombardia n. 20, in
relazione   all'applicazione  delle  norme  tecniche  armonizzate  di
seguito  indicate  per  gli  aspetti  concernenti  il  solo requisito
essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
                              Decreta:
  Il C.S.I. S.p.a. con sede in Bollate (Milano), via Lombardia n. 20,
nel  seguito  denominato  «Organismo»,  e'  abilitato, nell'ambito di
tutta   la   legislazione   di  cui  in  premessa  e  ai  fini  della
corrispondente   notifica   alla   Commissione  UE,  all'espletamento
dell'attestazione  della  conformita'  alle  seguenti  norme tecniche
armonizzate  e  in qualita' della tipologia di organismo specificata,
per  gli  aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza
in caso d'incendio»;
  Organismo  di  certificazione, organismo di ispezione e laboratorio
di prova:
    1) EN 671 - 1:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati   con   tubazioni  -  Naspi  antincendio  con  tubazioni
semirigide»;
    2) EN 671 - 2:2001 «Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati   con   tubazioni   -   Idranti  a  muro  con  tubazioni
flessibili».
  L'attivita'  complessiva  dell'«Organismo»  deve svolgersi in piena
aderenza  al  contenuto  delle normative citate in premessa, sotto la
diretta   responsabilita'   del   rappresentante  legale  dott.  ing.
Pasqualino  Cau  e del direttore tecnico dott. ing. Roberto Zavattari
secondo le rispettive competenze.
  Qualsivoglia     variazione     nelle     condizioni     dichiarate
dall'«Organismo»   nell'istruttoria   di   abilitazione  deve  essere
comunicata  alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica  del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e  della  difesa  civile del Ministero dell'interno per la necessaria
approvazione preventiva.
  L'«Organismo»  deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che
vengono  emanate  nel  settore  concernente l'attivita' oggetto della
presente abilitazione.
  Il  presente  decreto  dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero
delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza
previsti  dalla  legislazione  citata  in premessa e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  La   presente   abilitazione  decorre  dalla  data  della  suddetta
pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
    Roma, 4 maggio 2004
                                         Il direttore centrale: Barzi