MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

DECRETO 31 maggio 2004 

Modificazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo, per la provincia di Bari, di
cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.
(GU n.134 del 10-6-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                  per le concessioni amministrative
    Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio 2000, n. 29, recante
norme  per  l'istituzione  del  gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133;
    Vista  la  direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000
con  la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco del
Bingo  e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato;
    Visto  il  bando  di  gara  mediante pubblico incanto, pubblicato
nella   Gazzetta  Ufficiale,  foglio  delle  inserzioni  n.  278  del
28 novembre  2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
    Visto  il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
    Visti  i  decreti  direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
    Visti  i  decreti  direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
    Visto  il  decreto  direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con
il  quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
    Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
    Vista  la  sentenza  n. 7829/02 del 15 maggio - 11 settembre 2002
del  T.A.R.  Lazio  (sezione  seconda)  che  ha  rigettato il ricorso
proposto  dalla  societa'  Horizon  Apulia  S.r.l.  (plico  n.  172 -
provincia di Bari) avverso il suddetto decreto direttoriale 11 luglio
2001  di  approvazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la
gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
    Visto  il  ricorso  in  appello presentato dalla societa' Horizon
Apulia S.r.l. per la riforma della menzionata sentenza n. 7829/02;
    Considerato che, con decisione n. 2877/2004, in data 15 gennaio -
7 maggio 2004, il Consiglio di Stato (sezione quarta), accogliendo il
predetto  ricorso in appello, ha annullato, in riforma della sentenza
n.   7829/02   del   T.A.R.   Lazio,  il  predetto  provvedimento  di
approvazione  della  graduatoria nella parte concernente il punteggio
formulato   dalla  commissione  aggiudicatrice  nei  confronti  della
societa'  appellante  con  la  seguente motivazione: «La commissione,
invero,  ha confuso la relazione tecnica con quella ubicazionale», la
quale,   «a  dire  della  commissione,  non  sarebbe  stata  allegata
all'offerta,  cosi'  da  non  consentire  l'attribuzione del relativo
punteggio  scaturente dalle indicazioni ivi contenute sulla tipologia
dell'ubicazione  della sala Bingo.». Tale relazione ubicazionale «era
stata  prodotta contestualmente all'offerta, cioe' in data 16 gennaio
2001»   «e   avrebbe  potuto  fondare  l'attribuzione  del  reclamato
punteggio   (illegittimamente  omesso)  in  favore  della  Horizon.».
«D'altro  canto,  ed  a  ulteriore riprova della bonta' dell'assunto,
essendo  la  relazione  ubicazionale  prevista  dal  bando  a pena di
esclusione,  la  sua mancanza agli atti sin dal primo momento avrebbe
comportato  una  conseguenza  diversa  (e  cioe' appunto l'esclusione
dell'offerta  della  Horizon) e non mai avrebbe potuto legittimare la
deteriore valutazione del punteggio da attribuire alla Horizon.»;
    Considerato, peraltro, che il Consiglio di Stato, con la suddetta
pronuncia,  ha ritenuto «ragionevole e legittima l'attribuzione degli
ulteriori  punteggi reclamati dall'appellante» ed, in particolare, di
quelli  che  l'amministrazione,  in  stretta  esecuzione  del preciso
incombente disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3025/2003
in data 11 luglio 2003 e dopo accurata istruttoria ed attento riesame
della documentazione depositata presso l'amministrazione stessa dalla
societa'  Horizon  Apulia  S.r.l., ha assegnato - giusta i criteri di
aggiudicazione  di  cui  al richiamato bando di gara ed i sub criteri
analitici  stabiliti dalla commissione aggiudicatrice nel verbale del
27 febbraio 2001 - all'offerta della predetta societa' (plico n. 172)
per  le  seguenti  voci:  A 1  (confort e qualita' del progetto della
sala,  qualita'  dei  materiali)  4  (quattro) punti; B 1 (livello di
urbanizzazione relativo alla zona di insediamento della sala) 6 (sei)
punti; B 2 (attrattivita' turistica) 5 (cinque) punti; B 3 (vicinanza
ad infrastrutture commerciali e/o ad alta frequentazione) 4 (quattro)
punti;  B 4  (parcheggi  pubblici  in prossimita' della sala) 2 (due)
punti; C 2 (dotazione di servizi igienici) 2 (due) punti;
    Visto  che,  in  data  12 maggio  2004, la menzionata societa' ha
presentato  istanza  di  esecuzione  della  sentenza  in  parola e di
rilascio  della concessione per la gestione di una sala-bingo sita in
Altamura (Bari);
    Considerato  che  occorre procedere all'esecuzione della ripetuta
sentenza  n.  2877/2004  e,  quindi,  alla modifica della graduatoria
della provincia di Bari in base alle suddette risultanze istruttorie,
secondo  le  quali  il  punteggio  complessivo attribuito all'offerta
della societa' Horizon Apulia S.r.l. risulta pari a 56 punti;
    Visto   il  decreto  9 agosto  2002  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  197  del  23 agosto  2002),  con  il  quale  e'  stata
dichiarata decaduta dalla graduatoria delle concessioni del bingo per
la  provincia  di Bari la societa' So.Ge.A. S.r.l. (plico n. 1219) e,
per  l'effetto,  e'  stato individuato il soggetto assegnatario della
concessione  in  quanto collocato, nella graduatoria per la provincia
di  Bari, nella posizione progressivamente piu' favorevole e cioe' la
societa' Don Pelagio S.r.l. (plico n. 227);
    Visto  il  successivo decreto 26 settembre 2003 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003), con il quale e' stata
dichiarata  la  decadenza  dall'assegnazione  della  concessione alla
societa' Don Pelagio S.r.l. (plico n. 227) e, per l'effetto, e' stata
individuata  la  societa'  assegnataria  della  concessione in quanto
collocata,  nella medesima graduatoria della provincia di Bari, nella
posizione  progressivamente  piu'  favorevole  e cioe' la Astra Bingo
S.r.l. (plico n. 226);
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  graduatoria,  per la provincia di Bari, delle concessioni
per  la  gestione  del  gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al
decreto   direttoriale  11 luglio  2001  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  163  del  16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi
indicati in premessa, come di seguito indicato:

               ---->  Vedere tabella di pag. 12  <----

    2.  La  societa'  Horizon  Apulia  S.r.l.  (plico  n. 172) dovra'
ritirare  presso  l'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato -
Piazza  Mastai  n.  11,  00153  Roma,  la  scheda  di valutazione del
progetto   presentato   con   l'obbligo  di  attenersi,  in  sede  di
realizzazione  dei  lavori, alla proposta inviata all'amministrazione
in   sede   di   gara,   secondo  quanto  descritto  nella  relazione
illustrativa,   nel  rispetto  del  numero  delle  postazioni,  della
superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione
di  ciascun  giocatore.  In caso di divergenza grave ricadranno sulla
Societa'   tutte   le   conseguenti   responsabilita'   di  carattere
risarcitorio  ed  eventualmente  penale.  La  societa' Horizon Apulia
S.r.l.  dovra'  provvedere,  entro  il  termine  perentorio di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta   Ufficiale,  a  presentare  rinnovata  ed  idonea  cauzione
provvisoria  di  euro 5.164.56.  Inoltre, entro centocinquanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto,  la societa' in parola dovra' approntare la sala debitamente
attrezzata    e    funzionante    per    il    collaudo    da   parte
dell'amministrazione  con facolta' di richiederne il differimento nei
termini  e  alle  condizioni  stabilite  dall'art. 52, comma 48 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni.
    3.  Restano  ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001.
    4.  Sono  fatti  salvi,  nell'interesse erariale, gli effetti del
provvedimento  di  assunzione  della  concessione per l'esercizio del
gioco  del  Bingo  nei  confronti  della Astra Bingo S.r.l. (plico n.
226).
    5. Avverso  il  presente  decreto,  che  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei
modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
      Roma, 31 maggio 2004
                                   Il direttore centrale: Tagliaferri