AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5, C.C.N.L.
1994/1997, Comparto sanita', stipulato il 1° settembre 1995.
(GU n.137 del 14-6-2004)

    In  data 20 maggio 2004, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN ha
avuto luogo l'incontro tra:
    l'ARAN :
    Nella  persona  dell'avv. Guido Fantoni - presidente (firmato), e
le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
     Organizzazioni sindacali      |    Confederazioni sindacali
=====================================================================
CGIL FP sanita' (firmato)          |CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)                 |CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)                  |UIL (firmato)
FSI (firmato)                      |
FIALS (firmato)                    |CONFSAL (firmato)
                                   |CONFEDIR (firmato)
                                   |CIDA (firmato)
                                   |USPPI (firmato)
                                   |CISAL (firmato)
                                   |RDB/CUB (firmato)
                                   |UGL (firmato)

    Preso   atto   che  le  OO.SS.  che,  rispetto  al  C.C.N.L.  del
1° settembre  1995,  hanno  cambiato la propria denominazione vengono
riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.
    In  particolare  la  R.S.U.  (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas,
Soi) e' attualmente denominata FSI e la Federazione nazionale: FIALS,
CISAS/SANITA', CONFSAL/SANITA' e' attualmente denominata FIALS.
    Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto
l'allegato  C.C.N.L.  sulla  interpretazione  autentica dell'art. 45,
comma 5,   C.C.N.L.   1994/1997   comparto   sanita'   stipulato   il
1° settembre 1995.
    Premesso  che  il  giudice  del lavoro del tribunale di Brescia -
Sezione  lavoro,  in  relazione  al  ricorso  della  sig.ra  Archetti
Elisabetta  contro  I.N.P.D.A.P.  (causa  iscritta al R.G. 397/2001),
nella  seduta  del  17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 64 del decreto
legislativo  n.  165/2001,  ha  ritenuto  che  per potere definire la
controversia  di  cui  al  giudizio  e'  necessario  risolvere in via
pregiudiziale  la  questione  concernente l'interpretazione autentica
dell'art.  45,  comma  5  del  C.C.N.L.  comparto  Sanita' 1994/1997,
stipulato il 1° settembre 1995;
    Tenuto  conto  che,  con  la propria istanza, la ricorrente aveva
chiesto     all'I.N.P.D.A.P.    l'inclusione    nella    retribuzione
previdenziale    e,   conseguentemente,   nella   base   di   calcolo
dell'indennita'  «premio di servizio» dell'incremento dell'indennita'
di    qualificazione    professionale    e    valorizzazione    delle
responsabilita',   nella   misura   prevista   dalla   contrattazione
collettiva,  ai  sensi  dell'art.  45,  comma 5, secondo la posizione
funzionale di inquadramento dei lavoratori;
    Considerato  che le parti non possono intervenire con il presente
contratto  in  materia  legata al trattamento pensionistico che esula
dalle competenze della fonte negoziale;
    Che   a   tali   conclusioni  possono  pervenire  solo  gli  enti
previdenziali  sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai
dipendenti, applicando le vigenti disposizioni in materia;
    Che,  pertanto,  con  il presente contratto le parti possono solo
dare   la   propria   interpretazione  sulla  natura  dell'emolumento
controverso;
    Tenuto  conto a tal fine che l'art. 45, commi 1 e 2, del C.C.N.L.
1° settembre   1995   unifica   diverse   tipologie   di  indennita',
denominandole  di  qualificazione  professionale la quale assorbe dal
1° dicembre  1995  le indennita' degli articoli 56 (indennita' per il
personale  infermieristico)  e  57  (indennita'  di incremento, della
utilizzazione  delle  strutture  e  degli  impianti)  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  1987  e  gli articoli 49
(indennita'  della  professione  infermieristica) e 50 (Indennita' di
incremento  della  utilizzazione  delle  strutture e degli impianti e
della  efficienza  dei  servizi)  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   n.  384  del  1990,  gia'  riconosciute  utili  ai  fini
previdenziali  e  valutabili in sede di liquidazione della indennita'
premio servizio;
    Che   le  indennita'  individuate  dal  citato  art.  45  vengono
corrisposte   secondo   la   posizione  funzionale  di  inquadramento
rivestita  dal  personale e non in riferimento alle mansioni svolte e
come   tali  costituiscono  un  elemento  fisso  e  ricorrente  della
retribuzione,  gia'  a  suo  tempo  ritenuto dagli enti previdenziali
utilizzabile   come   base   contributiva,   sia   previdenziale  che
assistenziale,  ivi compresa la loro inclusione nella base di calcolo
dell'indennita' «premio servizio»;
    Che  tali indennita', per ragioni di maggiore flessibilita' e per
premiare la professionalita' acquisita dai dipendenti in relazione ai
vari  fattori  individuati  dal  comma  3 dello stesso articolo, sono
state   rese  incrementabili  in  sede  aziendale,  a  decorrere  dal
1° dicembre 1995;
    Tenuto  presente  che  anche  tale  incremento,  la cui misura e'
prevista  dal comma 5, e' fisso e ricorrente ed e' corrisposto per 12
mensilita',  ai  sensi  del  comma  4, come la indennita' di base cui
afferisce;
    Che  una  volta  conseguito  l'incremento, l'intera indennita' di
esso comprensiva non subisce piu' variazioni in quanto l'acquisizione
di  tecniche  innovative  o  esperienze  professionali anche legate a
particolari  uffici  e,  quindi,  all'esercizio  di  competenze  piu'
specialistiche  rimangono  un patrimonio professionale del dipendente
del  quale  l'azienda  puo'  beneficiare con un utilizzo del medesimo
anche per esperienze piu' qualificate e diverse;
    Considerato  che  quanto  affermato  nel  precedente  punto trova
riscontro  nella  circostanza  che in nessuna parte dell'art. 45 o di
altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell'incremento
da  parte  del  dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente
revoca  in  caso  di diverso impiego del dipendente laddove sia stato
collegato alle condizioni lavorative;
    Considerato,  inoltre,  che  l'art.  45, comma 3 del C.C.N.L. del
1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di produrre i propri
effetti,  con  l'entrata  in  vigore  del  C.C.N.L. del 7 aprile 1999
(salvo  quanto previsto in via transitoria dall'art. 31, comma 3, del
medesimo  contratto) e che l'incremento dovuto alla sua applicazione,
se  in  godimento, e' entrato a far parte della nuova struttura della
retribuzione   dei   dipendenti  quale  importo  della  prima  fascia
economica che risulta essere pensionabile;
    Tutto   quanto   sopra  premesso,  con  riferimento  alla  natura
dell'incremento  dell'indennita'  di  cui  all'art.  45, comma 5, del
1° settembre  1995  concordano  l'interpretazione autentica nel testo
che segue:
    Art.  1.  -  1.  L'incremento dell'indennita' di cui all'art. 45,
comma 5, del C.C.N.L. 1° settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente
e  non  e'  modificabile  in conseguenza delle mansioni attribuite al
dipendente  o  del  suo spostamento ad altra attivita', una volta che
sia  stato attribuito. Pertanto tale indennita' ha la medesima natura
dell'indennita'  professionale  prevista  dal  comma  1  dello stesso
articolo cui afferisce.