AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 8 giugno 2004 

Accertamento  del  periodo  di  mancato funzionamento del servizio di
pubblicita' immobiliare dell'Ufficio del territorio di Prato.
(GU n.147 del 25-6-2004)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                           per la Toscana
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo n. 300/1999;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  e'  stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e
le  procedure  precedentemente  poste  in essere nel Dipartimento del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1»;
  Visto  il  decreto-legge  21 ottobre  1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli 1  e  3  del  citato  decreto-legge  n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il Garante del contribuente;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  provinciale del territorio di Prato,
prot.  n.  5317  in  data  26 maggio  2004,  con  la quale sono stati
comunicati  la  causa  e  il  periodo  del  mancato funzionamento del
servizio di pubblicita' immobiliare;
  Accertato  che  il  mancato funzionamento, consistito nel fatto che
nel  giorno  21 maggio  non e' stato svolto il servizio al pubblico -
essendo  stato causato dallo sciopero nazionale - e' dipeso da evento
di    carattere   eccezionale   non   riconducibile   a   disfunzioni
organizzative dell'amministrazione;
  Sentito  l'ufficio  del  Garante  del  contribuente  per la regione
Toscana,  che  in  data  4 giugno  2004  con  protocollo  n.  290  ha
confermato la suddetta circostanza;
                             Determina:
  E'  accertato  il  periodo di mancato funzionamento del servizio di
pubblicita'  immobiliare  dell'Ufficio  del  territorio  di Prato nel
giorno 21 maggio 2004.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Firenze, 8 giugno 2004
                                   p. Il direttore regionale: Macchia