COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 giugno 2004 

Realizzazione interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma
quadro «Risorse idriche e opere fognario-depurative» fase I 2000-2002
(26 febbraio  2002)  e  P.I.A.  ex  legge  regionale n. 14/1996. Ente
attuatore E.S.A.F. Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 400).
(GU n.148 del 26-6-2004)

                     IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  Delegato per la
protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del   29 settembre   2002   contenente   ulteriori  disposizioni  per
fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato
di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
  Atteso che l'Ente sardo acquedotti e fognature - E.S.A.F., con note
prot.  n.  2141 del 17 marzo 2004 e prot. n. 3061 del 15 aprile 2004,
ha fatto presente che in riferimento ad alcuni interventi in corso di
realizzazione,   interventi  finanziati  direttamente  dalla  regione
Sardegna ricompresi nell'accordo di programma quadro «Risorse idriche
e  opere  fognario-depurativo»  fase I  2000-2002 e nel P.I.A. CA01 -
Ovest  Nord-Ovest  -  opere  pubbliche,  si  sono rese disponibili, a
seguito  delle  gare  d'appalto,  consistenti economie che potrebbero
essere  utilizzate  per  il  completamento  degli interventi medesimi
posto  che  gli stessi, per limiti di finanziamento, non hanno potuto
risolvere tutte le criticita' esistenti;
  Atteso  che l'E.S.A.F., con le note sopraccitate ha evidenziato che
la realizzazione dei lavori urgenti di completamento mediante ricorso
a  perizia  di  variante  avrebbe  rilevanti  benefici  in termini di
riduzione dei tempi e dei costi afferenti alle nuove progettazioni ed
al  connesso iter di affidamento dei lavori ed ha richiesto, per tale
finalita', di poter derogare al disposto di cui all'art. 25, comma 3,
della  legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni,
al  fine  di  realizzare  perizie di variante di importo superiore al
limite  del  5%  previsto  dalla  norma medesima, rientranti comunque
nell'importo del finanziamento;
  Atteso  che  l'E.S.A.F.,  con le note sopraccitate, ha formulato le
seguenti richieste di deroga:
    schema  n. 36 «Marina di Arbus». Progetto esecutivo dell'impianto
di  potabilizzazione per l'approvvigionamento idropotabile delle zone
costiere  del  comune  di  Arbus  - deroga comma 5, art. 16, legge n.
109/1994   per   quanto  riguarda  il  progetto  esecutivo,  che  pur
comprendendo  la  parte conforme al progetto definitivo, la integra e
la completa - deroga comma 3, art. 25, legge n. 109/1994;
    risanamento degli stagni di Cabras, Santa Giusta e piu', mediante
realizzazione  di opere fognario-depurative - impianto di depurazione
e  relativi collettori fognari nel comune di Arborea. Deroga comma 3,
art. 25, legge n. 109/1994;
  Ritenuto di dover provvedere conformemente alla richiesta formulata
dall'E.S.A.F.  al  fine  di accelerare la realizzazione di importanti
lavori  di completamento dei sopra indicati interventi, complementari
alle   opere   del   programma   commissariale   per  il  superamento
dell'emergenza idrica in Sardegna;
                               Ordina:
  1.  L'Ente  sardo  acquedotti e fognature - E.S.A.F. e' autorizzato
alle   realizzazioni   dei  lavori  urgenti  di  completamento  degli
interventi  elencati  in  premessa  mediante  perizie  di variante in
deroga  al  disposto  di  cui  al  comma  3,  art. 25, della legge n.
109/1994,  nei  limiti delle economie resesi disponibili nei relativi
quadri  economici  di spesa gia' approvati nel rispetto delle vigenti
procedure  di approvazione delle citate perizie a termini della legge
regionale  n.  24/1987  e  secondo  quanto  previsto  negli specifici
provvedimenti regionali di finanziamento.
  2.  L'E.S.A.F.  e'  autorizzato  relativamente  allo  schema  n. 36
«Marina  di  Arbus»  all'integrazione e al completamento del progetto
esecutivo  in deroga al disposto di cui al comma 5, art. 16, legge n.
109/1994.
  3.  L'E.S.A.F.  e'  tenuto  ad  assicurare  che  in  relazione alle
autorizzazioni  di cui sopra non si determinino ritardi o sospensioni
nell'esecuzione dei lavori in appalto.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 8 giugno 2004
                                   Il commissario governativo: Masala