CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 17 giugno 2004 

Modifica  del  secondo  comma dell'art. 9 del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura.
(GU n.149 del 28-6-2004)

      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la delibera in data 9 giugno 2004, con la quale il Consiglio
superiore  della  magistratura  ha  modificato l'art. 9, comma 2, del
regolamento interno;
                              Decreta:
  Il  comma  2  dell'art. 9 del regolamento interno e' formulato come
segue:
  «2. Nello  svolgimento  dei predetti compiti il segretario generale
si  avvale  di  apposita segreteria ed e' coadiuvato e sostituito, in
caso  di  impedimento,  da  un  magistrato di merito (vice segretario
generale).  Il  segretario generale, previa comunicazione al comitato
di   presidenza,   puo'  delegare  al  vice  segretario  generale  il
compimento  di  determinati  atti  o  la cura di settori di attivita'
rientranti  nelle  sue  attribuzioni,  fermo  restando  il  potere di
direzione   e  coordinamento  spettantegli;  la  delega  puo'  essere
revocata  con  le  stesse modalita'. Successivamente all'emanazione i
provvedimenti  di  delega  o  di  revoca  devono  essere,  a cura del
comitato di presidenza, comunicati al plenum del consiglio. La nomina
del  segretario generale e del vice segretario generale e' deliberata
dal  Consiglio  su  proposta  del  comitato  di  presidenza, che puo'
avvalersi, a fini istruttori, della terza commissione.».
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004
                               CIAMPI
                       Il Segretario generale
             del Consiglio superiore della magistratura
                               Salvato