PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 aprile 2004 

Disposizioni  applicative,  relative  al  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri 20 aprile 2004, di programmazione dei flussi
di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE,
nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.
(GU n.150 del 29-6-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell'Unione
europea. Per i cittadini della Repubblica di Cipro e della Repubblica
di   Malta   si  applicano  con  effetto  immediato  tutte  le  norme
comunitarie.  I  cittadini  provenienti  dai  restanti  otto  Paesi -
Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica  di Lettonia,
Repubblica  di  Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,
Repubblica  di  Slovenia  e  Repubblica  di  Ungheria - non godono di
immediato libero accesso al mercato del lavoro comunitario.
  La  presente  circolare,  emanata  in  applicazione del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 20 aprile 2004, indica per i
cittadini  degli  otto  Stati  di  nuova  adesione  summenzionati, le
procedure   da  seguire  per  l'ingresso  per  lavoro  subordinato  e
l'accesso   al  mercato  del  lavoro  italiano,  durante  il  periodo
transitorio.
  Con  la  legge  24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 17 del 22 gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, e'
stata  autorizzata la «Ratifica ed esecuzione al Trattato di adesione
all'Unione  europea  tra  gli  Stati  membri dell'Unione europea e la
Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica  di  Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di
Ungheria,  la  Repubblica  di  Malta,  la  Repubblica  di Polonia, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione,
allegati,  protocolli,  dichiarazioni,  scambio  di  lettere  e  atto
finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003».
  Dal  1° maggio  2004,  nei confronti dei cittadini della Repubblica
ceca,  della  Repubblica  di  Estonia,  della Repubblica di Lettonia,
della  Repubblica  di  Lituania,  della Repubblica di Ungheria, della
Repubblica   di   Polonia,  della  Repubblica  di  Slovenia  e  della
Repubblica  slovacca,  troveranno  automatica  applicazione  tutte le
vigenti  disposizioni  di  diritto  comunitario,  ad  eccezione degli
articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, la cui applicazione rimane
sospesa per i primi due anni dalla data di adesione.
  In  deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68,
e  fino alla fine del periodo di due anni dopo la data dell'adesione,
gli  Stati  membri  attuali  potranno  applicare  le  proprie  misure
nazionali,  o  le  misure  contemplate  da  accordi  bilaterali,  per
disciplinare l'accesso dei cittadini degli Stati di nuova adesione al
proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali potranno inoltre
continuare  ad  applicare  tali  misure sino alla fine del periodo di
cinque anni dopo la data dell'adesione.
  In  conformita'  a  quanto  previsto dal Trattato di adesione ed ai
sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo n. 286/1998,
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti,   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, nonche'
del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54,
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di   circolazione  e  soggiorno  dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea,  con  la  presente circolare si impartiscono le
istruzioni  alle quali gli Uffici interessati dovranno attenersi, nel
periodo  transitorio  di  due  anni  dalla data dell'adesione, per il
rilascio  delle  autorizzazioni al lavoro subordinato e dei titoli di
soggiorno  ai  lavoratori cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l'accesso al mercato del lavoro.
  1.   I   cittadini  cechi,  estoni,  lettoni,  lituani,  ungheresi,
polacchi, sloveni e slovacchi gia' occupati legalmente in Italia alla
data  del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per
un  periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi, godono di libera
circolazione  ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si
applicano  le  procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia
previste per i cittadini dell'Unione europea.
  Per  dimostrare  l'esistenza  di  questa  condizione, il lavoratore
dovra'   dotarsi  della  certificazione  rilasciata  dalla  direzione
provinciale,  del  lavoro,  previa  esibizione  della  documentazione
comprovante  il  regolare versamento dei contributi previdenziali per
lavoro subordinato relativi al periodo corrispondente.
  2.   I   cittadini  cechi,  estoni,  lettoni,  lituani,  ungheresi,
polacchi,  sloveni e slovacchi in possesso dei requisiti necessari ad
esercitare  una  attivita'  di  lavoro  autonomo,  godono  di  libera
circolazione  ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si
applicano  le  procedure  di  accesso  all'impiego autonomo in Italia
previste per i cittadini comunitari.
  3.   Ai  cittadini  cechi,  estoni,  lettoni,  lituani,  ungheresi,
polacchi,  sloveni  e  slovacchi  che  dal  1°  maggio 2004 intendono
accedere  al  mercato  del lavoro italiano per lavoro subordinato, si
applichera' la procedura di seguito indicata.
  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile
2004  fissa  il  limite entro cui e' ammesso l'accesso al mercato del
lavoro italiano da parte dei cittadini degli otto Paesi summenzionati
per l'anno 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di
lavoro  subordinato,  anche  a  carattere stagionale, instaurabili da
parte di datori di lavoro operanti in Italia.
  Tale  quota  e'  aggiuntiva  per l'anno 2004 rispetto a quelle gia'
programmate,  con  riferimento  alle  medesime  nazionalita', dai due
precedenti  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2003.
  Il  datore  di  lavoro  che  intende procedere all'assunzione di un
lavoratore,  cittadino  di uno degli otto Stati di nuova adesione, e'
tenuto  a  presentare  la  preventiva  richiesta di autorizzazione al
lavoro con le seguenti modalita' semplificate.
  La  domanda, redatta in bollo sul modello appositamente predisposto
(reperibile  sul sito web ministeriale www.welfare.gov.it o presso le
DPL - Direzioni provinciali del lavoro), deve essere indirizzata alla
direzione  provinciale  del lavoro competente per la localita' ove e'
resa   la   prestazione  lavorativa  e  deve  contenere,  a  pena  di
inammissibilita',   oltre   alla  ragione  sociale  (se  trattasi  di
azienda), i seguenti elementi:
    le  complete  generalita'  del  richiedente  (accompagnate  dalla
fotocopia  di  valido  documento di identita' ovvero di passaporto se
non  si  tratta  di  cittadino  italiano  e,  nel  caso  di cittadino
extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia
del permesso di soggiorno in corso di validita);
    le  complete  generalita'  del lavoratore richiesto (accompagnate
dalla fotocopia di passaporto in corso di validita);
    le  condizioni  lavorative  offerte  (CCNL applicato, qualifica e
livello  di  inquadramento  contrattuale, retribuzione lorda mensile,
orario  di  lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali
nel   caso   di   tempo   parziale,  localita'  d'impiego,  tipologia
contrattuale:   a   tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,
stagionale).
  Alla  domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto
sul  modello  appositamente  predisposto  (reperibile  sul  sito  web
ministeriale  www.welfare.gov.it  o presso le DPL) - stipulato con il
cittadino proveniente dallo Stato di nuova adesione, la cui efficacia
e'     sottoposta    alla    condizione    dell'effettivo    rilascio
dell'autorizzazione  al  lavoro  da parte della direzione provinciale
del   lavoro  e  dell'effettiva  presentazione  della  domanda  della
relativa carta di soggiorno alla Questura.
  A  pena  di  irricevibilita',  la domanda e l'allegato contratto di
lavoro,  devono  essere trasmessi mediante raccomandata spedita dagli
Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti oltre alla
data   anche   l'ora   dell'invio.  Piu'  richieste  potranno  essere
cumulativamente  inviate  con  il medesimo plico soltanto se avanzate
dallo stesso datore di lavoro mittente.
  L'inoltro della raccomandata sara' possibile a decorrere dal giorno
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Dalla stessa data tutte le
richieste  riferite  ai  cittadini  di Stati di nuova adesione cui si
applica  il  regime  transitorio  dovranno  essere  obbligatoriamente
presentate secondo le modalita' stabilite dalla presente circolare.
    a) Le   richieste   spedite   in  data  anteriore  al  giorno  di
pubblicazione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del   20 aprile   2004,   potranno  essere  prese  in  considerazione
esclusivamente  nell'ambito  delle  quote  di  cui ai due decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003.
    b) le  istanze  riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione,
non  rientranti  nelle quote assegnate a ciascuna DPL nell'ambito dei
due  precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19 dicembre 2003, andranno riformulate.
    c) le  richieste  presentate  in  data  anteriore  all'entrata in
vigore  del decreto relativo ai cittadini di Stati di nuova adesione,
se  rientranti  nelle  quote  dei  due  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si
esaurisca  in  epoca  successiva  alla  data  di  pubblicazione dello
stesso,  seguiranno  il  rilascio  delle  relative  autorizzazioni le
modalita' semplificate introdotte dalla presente circolare.
  Ai  fini  dell'evasione  delle  richieste  inoltrate  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004,
le  direzioni  provinciali del lavoro dovranno provvedere al relativo
esame  secondo  l'ordine della data di spedizione della raccomandata.
In  caso di parita' di data sara' accordata priorita' alla domanda il
cui  orario  di  spedizione,  rilevabile  dal timbro postale, risulti
antecedente.
  Il   mero   ricevimento  da  parte  delle  DPL  della  raccomandata
contenente    la    richiesta    di    autorizzazione   non   vincola
l'amministrazione  all'accoglimento  della domanda stessa, che rimane
condizionato alla verifica della disponibilita' della quota.
  Le  direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria
con  esito positivo, rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su
modello appositamente predisposto.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  mediante  l'utilizzo  della quota
corrispondente  localmente  assegnata  sulla  base  dei  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, se ancora
disponibile. Se tale quota e' esaurita, l'Ufficio procedente rilascia
l'autorizzazione a valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in
20.000  unita'  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  20 aprile 2004. Quest'ultima quota non sara' ripartita a livello
regionale   e,   pertanto,   le  DPL,  ai  fini  del  rilascio  delle
autorizzazioni, dovranno utilizzare la procedura applicativa, messa a
disposizione  sulla  rete  internet  del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che provvedera' a definire le modalita' di accesso
e di utilizzo di tali procedure.
  L'autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura
delle   direzioni   provinciali  del  lavoro,  al  datore  di  lavoro
richiedente  ed  alla Questura territorialmente competente, presso la
quale  dovra'  recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta
di   soggiorno  per  lavoro  subordinato  di  durata  pari  a  quella
dell'autorizzazione stessa.
  Si  fa  presente  che  il  datore di lavoro e' tenuto a comunicare,
entro  i  termini  previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del
rapporto  di lavoro, ed entro cinque giorni, al centro per l'impiego,
l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di
lavoro instaurato a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
  Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro
con  le  procedure di cui sopra avranno libero accesso al mercato del
lavoro  dopo  un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12
mesi.  Per  dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore
dovra'  dotarsi  della  certificazione  rilasciata  dalla DPL, previa
esibizione  della  documentazione  comprovante il regolare versamento
dei  contributi  previdenziali  per  lavoro  subordinato  relativi al
periodo corrispondente.
  I  datori  di  lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di
nuova  adesione,  in  possesso di permesso di soggiorno per motivi di
studio,  sono  tenuti anch'essi a presentare la relativa richiesta di
autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente
circolare.
  Nei  casi  di  ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, comma 1
del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  il  rilascio della relativa
autorizzazione  al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di nuova
adesione  implica,  comunque,  la  verifica delle condizioni previste
dallo  stesso  art.  27  del  medesimo  decreto  legislativo  e dalle
relative norme di attuazione.
Titoli di ingresso e di soggiorno per lavoratori subordinati.
  I  cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto
d'ingresso,  ivi  incluso  quello  per  motivi di lavoro, per effetto
dell'acquisizione   della  cittadinanza  europea  e  in  applicazione
dell'art.  18  del  Trattato  che istituisce la Comunita' europea, il
quale  stabilisce  il  diritto di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
  La  carta  di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati
aderenti  che  intendano  svolgere  attivita'  di lavoro subordinato,
previa  esibizione  dell'autorizzazione  al  lavoro  rilasciata dalla
direzione  provinciale del lavoro. Tale carta ha durata pari a quella
dell'autorizzazione al lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto
pari o superiore a 12 mesi puo' essere concessa la carta di soggiorno
di validita' quinquennale.
  I  cittadini dei Paesi di nuova adesione in argomento che intendono
svolgere  attivita'  di lavoro stagionale nel territorio dello Stato,
sono esentati dalla richiesta della carta di soggiorno, purche' siano
in  possesso  di  un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza
diplomatica  o  consolare  e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata
dalla  direzione provinciale del lavoro, in base all'art. 3, comma 2,
lettera  b)  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio
2002, n. 54.
  I  cittadini  degli  Stati  di  nuova  adesione,  gia' presenti sul
territorio  dello  Stato  ed  in  possesso  di  permesso di soggiorno
rilasciato  a  vario titolo e di durata superiore a tre mesi, possono
richiedere la carta di soggiorno dal 1° maggio p.v. Gli stessi devono
essere  in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
  Dal  1°  maggio  p.v. non deve essere piu' apposto il nulla osta in
calce all'autorizzazione al lavoro, previsto dall'art. 31 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   394/1999;  pertanto,  le
autorizzazioni  giacenti  presso le Questure devono essere restituite
ai datori di lavoro, costituendo titolo idoneo per la richiesta della
carta di soggiorno da parte del cittadino di cui trattasi.
    Roma, 28 aprile 2004
                          p. Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                                Letta
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 6, foglio n. 261