MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 giugno 2004 

Riconoscimento,  al  sig. Tivari Skender, di titolo di studio estero,
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di medico veterinario.
(GU n.156 del 6-7-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il sig. Tivari Skender, cittadino
albanese,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  medico
veterinario  conseguito  in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia
della professione di medico veterinario;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 30 marzo 2004 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno
2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Tivari Skender
e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico veterinario;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  certificato  con  il  quale  il  municipio  di Durazzo -
Repubblica d'Albania, attesta che il sig. Tivari Skender e' la stessa
persona   del  sig.  Sumic  Skender,  perche'  il  cognome  e'  stato
modificato;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di medico veterinario rilasciato in data 15 febbraio
1966  dall'Universita' di Agricoltura di Tirana, facolta' di medicina
veterinaria (Albania) al sig. Tivari Skender, nato a Tirana (Albania)
il  23 luglio  1944  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante  per
l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.
  2.  Il dott. Tivari Skender e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
veterinario,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici  veterinari
territorialmente  competente  ed  accertamento  da  parte dell'ordine
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2004
                                    Il direttore generale: Mastrocola