AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 giugno 2004 

Autorizzazione,  all'esercizio  dell'attivita'  di assistenza fiscale
alle imprese, alla societa' «Centro autorizzato di assistenza fiscale
delle  P.M.I.  societa' a responsabilita' limitata - CAF imprese» (in
sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), in Foggia.
(GU n.157 del 7-7-2004)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                            della Puglia

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e  dalle  norme  statuarie e di regolamento riportate nel seguito del
presente provvedimento;

                              Dispone:

  1.   Autorizzazione   all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale alle imprese.
  1.1.  La  societa'  «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle
P.M.I.  societa'  a responsabilita' limitata - CAF imprese» (in sigla
«CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), con sede legale in Foggia, alla
via Molfetta n. 23/G, codice fiscale e partita IVA n. 03160160713, e'
autorizzata  all'esercizio  dell'attivita' di assistenza fiscale alle
imprese  quale  centro di assistenza fiscale imprese, e ad utilizzare
la  parola  CAF  previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di
assistenza fiscale alle imprese.
Motivazioni.
  Il  presente  atto,  previsto  dall'art.  7,  comma  4, del decreto
31 maggio   1999,   n.  164,  del  Ministro  delle  finanze,  dispone
l'autorizzazione  per  la  societa'  Centro autorizzato di assistenza
fiscale  delle  P.M.I.  societa'  a  responsabilita'  limitata  - CAF
imprese,  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza  fiscale alle
imprese.
  L'istanza  per  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
assistenza  fiscale  e' stata presentata in data 9 ottobre 2003 dalla
summenzionata  societa', legalmente rappresentata dall'amministratore
unico  sig.  Nicola  Di Franza, nato a Savignano Irpino (Avellino) il
6 dicembre 1950.
  Il  socio  unico  del  CAF  imprese delle P.M.I. S.r.l. e' l'Unione
provinciale  artigiani  di Capitanata, in sigla U.P.A.C., con sede in
Foggia, alla via Molfetta n. 23/G.
  Lo  svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinata
al  rilascio  dell'autorizzazione  da parte della direzione regionale
dell'Agenzia   delle   entrate,   territorialmente   competente   con
riferimento al luogo ove la societa' richiedente ha la sede legale.
  Questa  direzione  ha  verificato  la regolarita' della domanda, la
sussistenza  dei  requisiti richiesti e delle condizioni previste per
la costituzione dei centri di assistenza fiscale.
  Dalla documentazione prodotta risulta che la societa':
    a) ha  ricevuto,  in  data  13 gennaio 2003, dalla Confederazione
generale   italiana   dell'artigianato,   associazione  sindacale  di
categoria  tra imprenditori costituita da oltre dieci anni e presente
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma,
alla  via  S.  Giovanni  in  Laterano  n. 152, la delega, a firma del
presidente  pro-tempore  sig.  Luciano  Petracchi, per l'associazione
denominata  «Unione  provinciale  artigiani di Capitanata» («UPAC») a
costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;
    b) ha  presentato  copia  del verbale di assemblea del 5 dicembre
2002  che  ha  deliberato la costituzione di un centro autorizzato di
assistenza fiscale, redatto in Lucera a rogito notaio Orfina Scrocco,
n.  34.838 di repertorio e n. 14.632 di raccolta, registrato a Lucera
in  data  23 dicembre 2002 al n. 777, serie 1, ed il relativo statuto
ad esso allegato;
    c) ha   interamente  versato  il  capitale  sociale  pari  a euro
52.300,00, come risulta dalla copia del citato verbale di assemblea;
    d) ha  presentato  la  polizza assicurativa n. 5845, stipulata in
data  17 marzo  2004  con  la  societa'  Cattolica  di assicurazione,
nonche'  le  appendici  costituenti parte integrante della stessa, la
cui  garanzia e' stata prestata con un massimale di euro 1.032.913,81
al   fine   di  garantire  agli  utenti  il  risarcimento  dei  danni
eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;
    e) ha  presentato  in  data 23 dicembre 2003 la relazione tecnica
sulla capacita' operativa del CAF;
    f) ha   presentato   la   certificazione  rilasciata  dell'ordine
professionale   dei   dottori  commercialisti  di  Foggia  in  merito
all'insussistenza  di  provvedimenti  di  sospensione  da  parte  del
suddetto ordine professionale nei confronti del dott. Michele Antonio
Parracino,  nato  a  Rignano  Garganico (Foggia) il 28 dicembre 1959,
iscritto   al   n.   411   del  relativo  albo  professionale,  quale
responsabile dell'assistenza fiscale;
    g) ha  presentato  la  dichiarazione,  resa  ai sensi della legge
4 gennaio  1968,  n.  15,  rilasciata  dall'amministratore unico sig.
Nicola  Di  Franza  in  relazione  al  possesso  dei requisiti di cui
all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.
  Si  fa  obbligo  alla  societa  «Centro  autorizzato  di assistenza
fiscale  delle  P.M.I.  societa'  a  responsabilita'  limitata  - CAF
imprese»   (in  sigla  «CAF  -  Imprese  delle  P.M.I.  S.r.l.»),  di
comunicare  le  variazioni  o  integrazione dei dati, degli elementi,
degli  atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7,
e  comma  1  dell'art.  11 del decreto del Ministro delle finanze del
31 maggio  1999,  n. 164, nonche' il trasferimento di quote o azioni,
entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.
  Copia  del  presente  provvedimento viene inviata all'Agenzia delle
entrate  -  Direzione  centrale gestione tributi - Settore servizi al
contribuente  -  Ufficio  rapporti con i CAF e altri intermediari per
l'iscrizione  nell'«Albo  dei  centri  di  assistenza  fiscale per le
imprese» e, per conoscenza, alla societa' richiedente.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 24 giugno 2004
                                    Il direttore regionale: Di Giugno