AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 1 luglio 2004 

Atto  di  indirizzo sulle modalita' di dimostrazione del requisito di
cui  all'art.  8,  comma  3,  lettere a) e b) della legge 11 febbraio
1994,  n.  109  e  successive  modificazioni  e di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21 gennaio 2000, n. 34 e
successive  modificazioni  (Sistema di qualita' aziendale ed elementi
significativi   e  correlati  del  sistema  di  qualita'  aziendale).
(Deliberazione n. 12/2004).
(GU n.161 del 12-7-2004)

                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  La  legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succesive modificazioni - come
confermato  dal Tar Lazio, Sezione III, con le sentenze del 12 maggio
2004,  n. 4340, 4341 e 4342 e dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con
le sentenze del 2 marzo 2004, n. 991 e n. 993 e del 30 marzo 2004, n.
2124   -   ha   attribuito   all'Autorita'   il   ruolo   di  garante
dell'efficienza  e  corretto funzionamento del mercato e, quindi, del
sistema  di  qualificazione,  il  che  comporta  il  compito  di dare
indicazioni operative in ordine all'attivita' di qualificazione ed in
particolare  anche  per  quanto  riguarda il valore e la credibilita'
delle certificazione del possesso del sistema di qualita' aziendale e
delle  dichiarazioni  della  presenza  di  requisiti  significative e
correlati  del  sistema  di  qualita' aziendale previste dall'art. 8,
comma  3,  lettere  a)  e  b)  della  legge  n. 109/1994 e successive
modificazioni,  e  dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 gennaio  2000,  n. 34 e successive modificazioni quali
fattori  primari  per  il  conseguimento  degli obiettivi di qualita'
nelle costruzioni che l'ordinamento si prefigge.
  L'Autorita'  in  merito  a  tale  aspetto  della  normativa  con la
determinazione del 14 maggio 2003, n. 11, ha espresso l'avviso che:
    a) la   certificazione  del  possesso  del  sistema  di  qualita'
aziendale  puo'  essere  rilasciata  esclusivamente  da  un organismo
accreditato dal SINCERT nel settore EA 28;
    b) la  certificazione  deve essere rilasciata in conformita' alle
prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 (Rev. 05 del 13 maggio
2002  e  successive)  con le modifiche di cui alla successiva lettera
...);
    c) la  dichiarazione  della presenza di requisiti significative e
correlati  del  sistema  di qualita' aziendale puo' essere rilasciata
esclusivamente da un organismo accreditato dal SINCERT nel settore EA
28;
    d) la  dichiarazione  deve  essere rilasciata in conformita' alle
prescrizioni   di  cui  al  documento  SINCERT  RT-08  (Rev.  01  del
19 dicembre   2000  e  successive)  con  le  modifiche  di  cui  alla
successiva lettera ...);
    e) la  certificazione  puo'  essere  rilasciata  da  un organismo
accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari
degli accordi MLA EA, purche' esso dimostri di operare in conformita'
al suddetto documento SINCERT RT-05;
    f) la  dichiarazione  puo'  essere  rilasciata  da  un  organismo
accreditato nel settore EA 28 da enti, diversi dal SINCERT, firmatari
degli accordi MLA EA, purche' esso dimostri di operare in conformita'
al suddetto documento SINCERT RT-08;
    g) la  conformita' di cui alle lettere e) ed f) e' assicurata dal
SINCERT   tramite   accordo/contratto  stipulato  tra  il  SINCERT  e
l'organismo  accreditato  oppure  dall'ente di accreditamento diverso
dal  SINCERT,  o  anche  direttamente  dal  SINCERT, nel quadro di un
protocollo di intesa fra SINCERT ed ente di accreditamento;
    h) l'elenco  degli organismi accreditati che si siano impegnati a
rilasciare  la  dichiarazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni del
suddetto  documento  SINCERT RT-08 nonche' gli accordi/contratti ed i
protocolli  d'intesa  di  cui alla precedente lettera sono comunicati
dal  SINCERT  all'Autorita'  che li rende noti tramite l'Osservatorio
dei lavori pubblici.
Considerato in diritto.
  Le  indicazioni  contenute  nella  determinazione  n.  11/2003 sono
scaturite  dalla necessita' di prevedere una stretta correlazione tra
il   sistema  di  certificazione  della  qualita'  e  il  sistema  di
qualificazione   delle   imprese   e   dalla   opportunita'   che  la
certificazione  di  qualita'  si  riferisca  il  piu'  possibile alle
attivita'  svolte dalle imprese certificate. Al fine di perseguire le
suddette esigenze l'Autorita' con la indicata determinazione ha fatto
proprio  le  prescrizioni  contenute, con riferimento alle imprese di
costruzione  ed  installazione di impianti e servizi (settore EA 28),
nei  documenti SINCERT (RT-05) per la valutazione e la certificazione
dei   sistemi   di   gestione   per   la   qualita'   e  (RT-08)  per
1'accreditamento  di  organismi  che operano per la valutazione degli
elementi significativi e correlati di sistema di qualita'.
  Il    riferimento    nella   determinazione   11/2003,   da   parte
dell'Autorita',  ai suddetti documenti, denominati SINCERT RT 05 e RT
08,  e'  intervenuto,  inoltre,  nella  considerazione che gli schemi
previsti  dall'accordo  di  mutuo  riconoscimento  tra  gli  enti  di
accreditamento  europei  (accordo  MLA EA) per l'accreditamento degli
organismi  abilitati  al  rilascio di documenti inerenti i sistemi di
qualita',   consentono   indirizzi   interpretativi   e  prescrizioni
integrative che siano ritenuti, a giudizio delle competenti autorita'
nazionali, necessari ai fini previsti da specifiche norme del paese e
cio',  sicuramente,  puo'  avvenire  per l'accreditamento al rilascio
della  dichiarazione  che  e'  un  documento  di  natura  transitoria
presente soltanto in Italia.
  Il Ministero per le attivita' produttive, al quale questa Autorita'
ha  richiesto  un  parere  in  merito  alla  questione  relativa alle
modalita'  di  dimostrazione  del  requisito  in questione nonche' al
contenuto  della  suddetta  determinazione  n.  11/2003, con nota del
15 dicembre 2003, ha ritenuto corretto quanto disposto dall'Autorita'
ed  ha  ritenuto che l'Autorita', al fine di garantire equilibrio tra
il   valore   e   la   credibilita'   delle  certificazioni  e  delle
dichiarazioni,   dovrebbe  procedere  ad  una  verifica  periodica  a
campione  delle modalita' di rilascio delle dichiarazioni relative al
possesso  degli  elementi  del  sistema  di qualita'. Il Ministero ha
precisato  che tale verifica puo' essere costituita, sulla base di un
apposito  accordo  fra  Autorita'  e  SINCERT, anche da quella che il
SINCERT  svolge istituzionalmente. Inoltre ha espresso l'avviso che i
suddetti  documenti  SINCERT  RT-05  e  RT-08  debbano  essere  fatti
formalmente propri dall'Autorita'.
  Tutto  cio'  premesso,  al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi di
qualita'  nelle costruzioni che la legislazione italiana si prefigge,
l'Autorita' dispone:
    a) il  recepimento  del  documento  SINCERT  RT-05  relativo alle
«prescrizioni  per  la valutazione e la certificazione dei sistemi di
gestione   per   la   qualita'   delle   imprese  di  costruzione  ed
installazione di impianti e servizi (settore EA 28)»;
    b) il  recepimento  del  documento  SINCERT  RT-08  relativo alle
«prescrizioni  per  l'accreditamento  di  organismi  che  operano  la
valutazione  degli  elementi  significativi e correlati di sistema di
qualita'  delle  imprese  di costruzione ed installazione (settore EA
28)»  ai  fini  della  dichiarazione prevista dall'art. 8 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
    c) la  conferma  delle indicazioni contenute nella determinazione
14 maggio  2003,  n.  11  e,  pertanto,  la conferma del fatto che la
certificazione   del   sistema  di  qualita'  aziendale  deve  essere
rilasciata  in  conformita'  alle  prescrizioni  di  cui al documento
SINCERT  RT-05  (rev.  05  del  13 maggio  2002  e  successive)  e la
dichiarazione  della presenza degli elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualita' aziendale deve essere rilasciata in
conformita' alle prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-08 (rev.
01 del 19 dicembre 2000 e successive);
    d) la    pubblicazione    sul    sito   dell'Autorita',   tramite
l'Osservatorio  dei  lavori  pubblici,  dell'elenco  degli  organismi
accreditati che si siano impegnati a rilasciare le certificazioni del
sistema di qualita' aziendale e le dichiarazioni della presenza degli
elementi  significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
aziendale  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dei suddetti documenti
SINCERT RT-05 e SINCERT RT-08 in virtu' degli accordi/contratti e dei
protocolli  d  intesa  previsti  in premessa, che sono comunicati dal
SINCERT all'Autorita';
    e)  indica  alle SOA autorizzate che, nella considerazione che in
Italia  l'unico organismo abilitato all'accreditamento e' il SINCERT,
come  anche  sancito dal TAR Lazio, Sezione. II bis, sentenza n. 3898
del  6  maggio  2004,  le  certificazioni  del  sistema  di  qualita'
aziendale   e   la   dichiarazioni   della  presenza  degli  elementi
significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita' aziendale
da valutare ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art.
4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, sono
quelle  rilasciate  dagli  organismi compresi nell'elenco di cui alla
suddetta lettera d);
    f) l'obbligo   per   il  SINCERT,  nel  caso  si  presentasse  la
necessita'   di   apportare  ai  suddetti  documenti  RT-05  e  RT-08
variazioni   e   integrazioni,   di  concordare  tali  modifiche  con
l'Autorita'  alla quale, al fine di definire concordemente ed in modo
rapido  tali  variazioni,  dovra' essere richiesto di far partecipare
propri  dipendenti ai gruppi di lavoro costituiti per lo studio delle
modifiche.
    Roma, 1° luglio 2004
                                                 Il presidente: Garri