MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 giugno 2004 

Proroga  dei  termini  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  26 febbraio  2004,  recante modalita' di attuazione del
regime  di  aiuti  per  la riconversione delle aziende zootecniche da
latte,  e  dei  termini  di  cui  all'art.  1,  comma  2, del decreto
ministeriale  26  febbraio  2004, recante modalita' di attuazione del
programma di abbandono totale della produzione lattiera.
(GU n.161 del 12-7-2004)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte
e  dei  prodotti  lattiero-caseari sostituito dal regolamento (CE) n.
1788/2003  del  Consiglio  del  29 settembre  2003, che stabilisce un
prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1392/2001  della  Commissione del
9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel
settore  del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari sostituito il
regolamento  (CE)  n.  595/2004  della Commissione del 30 marzo 2004,
recante  modalita'  d'applicazione  del regolamento (CE) n. 1788/2003
del  Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari;
  Visto  il  decreto-legge  28 marzo  2003,  n.  49,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  concernente
«Riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del  prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  commi  20  e 21, della legge
30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali, entro quarantacinque giorni
dall'entrata  in  vigore della legge di conversione del decreto-legge
n.  49/2003,  con  decreti  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  sono definite le modalita' di attuazione del programma di
abbandono  totale  ai  sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento
(CEE)  n.  3950/92  e  del regime di aiuti per la riconversione delle
aziende  zootecniche  da  latte  che  hanno  aderito  al programma di
abbandono;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita'
di  attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende
zootecniche  da  latte  in  aziende estensive ad indirizzo carne o ad
indirizzo  latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge
30 maggio 2003, n. 119;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita'
di  attuazione  del  programma  di  abbandono totale della produzione
lattiera ai sensi dell'art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003,
n. 119;
  Considerata  l'opportunita' di prorogare il termine di cui all'art.
2,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  26 febbraio  2004, recante
modalita'  di  attuazione  del  regime  di aiuti per la riconversione
delle  aziende  zootecniche  da latte e il termine di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2004, recante modalita'
di  attuazione  del  programma  di  abbandono totale della produzione
lattiera,  in ragione della richiesta di informazioni formulata dalla
Commissione  europea  con  nota  AGR12343 del 7 maggio 2004, ai sensi
degli articoli 87 e 88 del Trattato;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                           Articolo unico
  1. Il termine di sessanta giorni entro cui le regioni e le province
autonome  di  Trento e Bolzano devono determinare le proprie linee di
indirizzo   per  la  formulazione  della  graduatoria  regionale  dei
produttori,  che  intendono procedere alla riconversione dell'azienda
di  cui  sono  titolari  in aziende estensive ad indirizzo carne o ad
indirizzo  latte non bovino, previsto all'art. 2, comma 1 del decreto
ministeriale  26 febbraio  2004,  recante modalita' di attuazione del
regime  di  aiuti  per  la riconversione delle aziende zootecniche da
latte,   citato   nelle   premesse,  e'  sostituito  dal  termine  di
centottanta giorni.
  2.  Il  termine di centoventi giorni entro cui i produttori possono
presentare  la richiesta di adesione al programma di abbandono totale
della  produzione  lattiera, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto
ministeriale  26 febbraio  2004  recante  modalita' di attuazione del
programma di abbandono totale della produzione lattiera, citato nelle
premesse, e' sostituito dal termine di duecentoquaranta giorni.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 giugno 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2004
Ufficio di controllo Ministero dell'economia e delle finanze,
registro   n. 4, foglio n. 103