MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2004 

Criteri  per  la  determinazione  del tasso di interesse da applicare
alle  operazioni  di  mutuo,  effettuate  dagli  enti locali ai sensi
dell'art.  22  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 44.
(GU n.165 del 16-7-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza  locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile
1989,  n.  144  e,  in  particolare,  l'art.  22,  comma  2, il quale
attribuisce   al  Ministro  del  tesoro  il  compito  di  determinare
periodicamente  con  proprio  decreto, le condizioni massime ed altre
modalita' da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti
locali al fine di ottenere un'uniformita' di trattamento;
  Visti  i  decreti  del  28 giugno  1989,  del  26 giugno  1990, del
25 marzo  1991  e  del  24 giugno  1993,  concernenti le modalita' di
determinazione  della  misura  massima  del  tasso  di  interesse  da
applicare  sulle  predette  operazioni  di  mutuo  regolate  a  tasso
variabile;
  Considerato  che  tra  i  parametri utilizzati per il calcolo della
misura  massima  del  tasso  di  interesse variabile risulta il tasso
medio della lira interbancaria rilevato dalla Banca d'Italia;
  Vista  la  lettera  in  data  30 giugno 2004, con la quale la Banca
d'Italia  ha  fatto  presente che il «tasso della lira interbancaria»
non  viene  piu' rilevato da parte dell'Istituto, in quanto basato su
tipologie  di  operazioni  non  effettuate  sul mercato telematico e,
quindi,  non  significative  e  ne ha proposto la sostituzione con il
«tasso  interbancario», che presenta un elevato grado di correlazione
con essa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  accogliere  la  proposta  della Banca
d'Italia, stante la validita' delle motivazioni da essa fornite;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
  Ai  fini  della  determinazione  della  misura massima del tasso di
interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti
locali  ai sensi della normativa richiamate nelle premesse e regolate
a   tasso  variabile  il  parametro  della  «lira  interbancaria»  e'
sostituito,  a  decorrere dalla data del presente decreto, con quello
del «tasso interbancario».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
    Roma, 30 giugno 2004
                                p. Il direttore generale: Carpentieri