MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 2004 

Integrazione  dell'annualita' 2003, assegnazione dell'annualita' 2004
ed  anticipo  del 12,5% di una rata annuale media del cofinanziamento
nazionale  dei  piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n.
1257/99, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 10/2004).
(GU n.174 del 27-7-2004)

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea
                             I.G.R.U.E.

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla predetta legge n. 183/1987 ed in
particolare  il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  21 ottobre  2000,  concernente la modifica
delle procedure di pagamento;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il
riordino  delle  competenze  del  CIPE,  che devolve al Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con
le   amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione
economica  15 maggio  2000,  relativo all'attribuzione delle quote di
cofinanziamento  nazionale  a  carico della legge n. 183/1987 per gli
interventi  di  politica  comunitaria  che,  al  fine  di  assicurare
l'intesa  di  cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito
un  apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
1257/99  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo   di   orientamento   e   garanzia   (FEOGA)   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione europea n. 2603/99 e
successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di
sostegno  allo  sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE
n. 1257/99;
  Visto  il  regolamento  CE  della  Commissione  europea n. 817/2004
recante  disposizioni  di applicazione del suddetto regolamento CE n.
1257/99;
  Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una
ripartizione  indicativa  per  Stato  membro  degli  stanziamenti del
FEOGA,   sezione   garanzia,   per   le  misure  di  sviluppo  rurale
relativamente al periodo 2000-2006;
  Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale
e' stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe
a  disposizione  dal  FEOGA,  sezione  garanzia, per l'attuazione dei
piani  di  sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella
fase di programmazione 2000-2006;
  Vista la decisione 2000/426/CE del 26 giugno 2000, recante modifica
della  predetta decisione 1999/659/CE, che prevedeva per l'annualita'
2004  l'attivazione  di  una  quota comunitaria pari a 658.600.000,00
euro,   adeguata   successivamente   in   667.125.181,00  euro  dalla
Commissione UE con la comunicazione AGRI/D/2945/2004;
  Considerato  altresi' che l'art. 57.3 del richiamato regolamento CE
n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da
uno   Stato  membro  superino  gli  importi  notificati,  l'eccedenza
eventuale   viene  soddisfatta  nei  limiti  degli  stanziamenti  che
potrebbero  rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute
agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;
  Considerato  che  per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla
carenza   di   fondi   che   si   dovessero   manifestare  nel  corso
dell'esercizio  2004  l'A.G.E.A.e gli organismi pagatori regionali di
seguito  indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle
maggiorazioni  previste dal citato art. 57.3 del suddetto regolamento
CE n. 817/2004, successivamente al 15 ottobre 2004, oppure ricorrendo
ad anticipi da imputare all'esercizio 2005;
  Vista  la  legge  regionale  7 febbraio  2000  n. 7 con la quale la
regione   Lombardia   ha   individuato,   nell'ambito   della  stessa
amministrazione  regionale,  la  struttura  incaricata di svolgere le
funzioni  di  organismo  pagatore  regionale ed il successivo decreto
9 novembre  2001  del  Ministero delle politiche agricole e forestali
con il quale detta struttura e' stata riconosciuta organismo pagatore
ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento  CEE  n. 729/70, cosi' come
modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento
ai  pagamenti,  inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul
territorio della regione Lombardia;
  Vista  la  legge  regionale  23 luglio  2001  n. 21 con la quale la
regione  Emilia  Romagna  ha  individuato  quale  organismo  pagatore
l'agenzia  regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed
il  successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia Romagna;
  Vista  la  legge  regionale  19 novembre 2000 n. 60 con la quale la
regione  Toscana  ha  individuato  quale organismo pagatore l'agenzia
regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il
successivo  decreto  13 novembre  2001  del Ministero delle politiche
agricole e forestali con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta
organismo  pagatore  ai  sensi  dell'art.  4  del  regolamento CEE n.
729/70,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del regolamento CE n.
1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo
rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;
  Vista  la  legge  regionale  9 novembre  2001 n. 31 con la quale la
regione  Veneto  ha  individuato  quale  organismo pagatore l'agenzia
veneta  per  i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo
decreto  26 giugno  2002  del  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali  con il quale detta agenzia e' stata riconosciuta organismo
pagatore  ai  sensi  dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, cosi'
come  modificato  dall'art.  1  del  regolamento  CE  n. 1287/95, con
riferimento  ai  pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da
erogare sul territorio della regione Veneto;
  Vista  la  nota  n.  2428/St  del  25 maggio  2004  con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali, a fronte di risorse
comunitarie  per  l'anno  2004  per  complessivi 667.125.181,00 euro,
chiede   l'assegnazione   della   corrispondente   quota  statale  di
585.825.158,76  euro,  a  valere  sulle  disponibilita'  del Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987;
  Considerato   che,  in  conformita'  dell'art.  56  del  richiamato
regolamento  CE  n. 817/2004, e' previsto l'anticipo del 12,5% di una
rata   annuale   media   del   contributo  del  Feoga,  che  comporta
un'assegnazione  aggiuntiva  di  quota statale di 66.550.000,00 euro,
che,  in quanto anticipo totalmente erogato dal Fondo di rotazione ex
lege  n.  183/1987,  sara'  trattenuto,  a  decurtazione  della quota
statale,  dal  Fondo di rotazione medesimo a chiusura dell'annualita'
ultima del periodo di programmazione 2000-2006;
  Considerato  che,  in conformita' dell'art. 2 della citata delibera
CIPE  n. 225 del 21 dicembre 1999, e' previsto che la quota nazionale
pubblica  delle  azioni  strutturali,  inserite nei piani di sviluppo
rurale,  pari  a  complessivi 424.228.992,18 euro, faccia carico alle
regioni e provincie autonome nella misura del trenta per cento e che,
pertanto,  ne  consegue per l'annualita' 2004 un onere a carico delle
medesime di 127.268.697,65 euro;
  Considerato  che  con proprio decreto n. 1/2003 dell'11 aprile 2003
e'  stato  disposto  il cofinanziamento statale dei suddetti piani di
sviluppo  rurale  per  l'annualita' 2003, ammontante a 561.704.767,49
euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge
n. 183/1987;
  Considerato  che,  come rappresentato dal Ministero delle politiche
agricole  e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota
n.  2428/St  del  25 maggio  2004,  l'A.G.E.A.  e gli altri organismi
pagatori  regionali  hanno  complessivamente  erogato nell'annualita'
2003  (16 ottobre  2002  -  15 ottobre  2003), per l'attuazione delle
misure  incluse  nei piani di sviluppo rurale, un importo complessivo
di  1.340.139.621,49 euro, la cui quota di cofinanziamento statale e'
risultata pari a 564.937.540,24 euro;
  Vista  la  nota  n.  1878/St  del  26 aprile  2004, con la quale il
Ministero  delle politiche agricole e forestali ha comunicato che, al
fine  di  ottimizzare le risorse comunitarie disponibili per il 2003,
e'  stata  variata  la  composizione  della  spesa relativamente alle
misure  eligibili,  talche'  il  maggiore  intervento  riservato agli
investimenti  ha comportato un incremento di spesa nazionale a cui si
e'  fatto  ricorso,  per  quanto  riguarda  la quota statale, con una
maggiore  spesa  di  3.232.772,75  euro,  anticipata  dagli organismi
pagatori;
  Considerato,  pertanto,  che  per  il completamento della copertura
della  quota  statale  relativa  all'annualita'  2003  e'  necessario
disporre  una  nuova  assegnazione  per 3.232.772,75 euro, ricorrendo
alle  disponibilita' del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione
delle  politiche  comunitarie,  a  copertura  dei  suddetti  maggiori
pagamenti erogati dagli organismi pagatori;
  Considerato,  di  conseguenza,  che  il  fabbisogno  complessivo, a
carico  del Fondo di rotazione, per assicurare il finanziamento della
quota   statale   relativa   all'annualita'  2004,  dell'integrazione
dell'annualita'  2003  e  dell'anticipo del 12,5% di una rata annuale
media,  per  l'attuazione  delle misure incluse nei piani di sviluppo
rurale, e' pari a 655.607.931,51;
  Vista la citata nota n. 2428/St del 25 maggio 2004, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  comunica  che la
predetta  assegnazione  di 655.607.931,51 euro deve essere attribuita
per 78.060.467,08 euro all'Organismo pagatore regionale della regione
Lombardia,  per  75.745.409,99 euro all'A.G.R.E.A., per 81.340.389,46
euro   all'A.R.T.E.A.,  per  52.557.145,19  all'A.V.E.P.A.  e  per  i
residuali 367.904.519,79 euro all'A.G.E.A;
  Viste  le  risultanze  del  Gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato
decreto  del  Ministro  del  tesoro  15 maggio  2000,  nella riunione
svoltasi   in   data  11 giugno  2004  con  la  partecipazione  delle
amministrazioni interessate;
                              Decreta:
  1.  Per  l'attuazione delle misure ricomprese nei piani di sviluppo
rurale e' assegnato un cofinanziamento statale, a carico del Fondo di
rotazione  di  cui alla legge n. 183/1987, per un importo complessivo
di 655.607.931,51 euro, cosi' composto:
    1)    585.825.158,76    euro,    quale    assegnazione   relativa
all'annualita' 2004;
    2)  3.232.772,75  euro,  quale  assegnazione integrativa relativa
all'annualita' 2003;
    3)  66.550.000,00  euro,  quale  anticipo  del  12,5% di una rata
annuale media.
  2.  L'importo di 585.825.158,76 euro, relativo all'annualita' 2004,
e' destinato all'attuazione di:
    misure  di  accompagnamento  per 288.864.864,23 euro, pari al 100
per cento della quota nazionale pubblica;
    misure  strutturali per 296.960.294,53 euro, pari al 70 per cento
della quota nazionale pubblica.
  3.  Il  cofinanziamento a carico delle regioni e provincie autonome
per   l'attuazione  dei  piani  di  sviluppo  rurale,  richiamati  in
premessa,  ammonta,  per  l'anno  comunitario  2004, a 127.268.697,65
euro.
  4.  La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata
al  punto  1, viene trasferita agli Organismi pagatori sottoindicati,
su   richiesta   degli   organismi   medesimi,  secondo  la  seguente
ripartizione:
    Organismo pagatore della regione Lombardia 78.060.467,08 euro;
    A.G.R.E.A. 75.745.409,99 euro;
    A.R.T.E.A. 81.340.389,46 euro;
    A.V.E.P.A. 52.557.145,19 euro;
    A.G.E.A. 367.904.519,79 euro.
  Gli  stessi  provvederanno  ai  pagamenti  in  favore  degli aventi
diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.
  5.  Gli  organismi  pagatori  sopra  indicati  sono  autorizzati ad
anticipare  le  somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi
nei   limiti   delle   maggiorazioni   previste  dall'art.  57.3  del
regolamento CE n. 817/2004, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare
all'esercizio  2005,  successivamente al 15 ottobre 2004. Dette somme
saranno  rimborsate  dal  Fondo  di  rotazione previa rendicontazione
dell'organismo  pagatore  coordinatore, in sede di assegnazione della
quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2005.
  6.  Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla
Commissione  europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEOGA,
comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della
legge  n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo
di rotazione, autorizzata per l'anno 2004, e le somme rideterminate a
seguito  delle  rettifiche  comunitarie  costituisce  acconto  per le
successive annualita'.
  7.  L'AGEA,  in qualita' di autorita' di coordinamento comunica per
ciascuna  annualita'  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi
della   quota  comunitaria  riconosciuti,  erogati  ed  eventualmente
rettificati  dalla  Commissione  europea,  al  fine  di consentire le
necessarie  operazioni di compensazione da apportare nelle annualita'
successive a quella dell'esercizio di riferimento.
  8. Entro il 31 gennaio 2005 il Ministero delle politiche agricole e
forestali  trasmette  al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato   -   I.G.R.U.E.   una  relazione  di  sintesi  sulla  gestione
finanziaria   delle  risorse  assegnate  ai  sopraindicati  Organismi
pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2004 con il presente
decreto.
  9.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  gli
Organismi  pagatori  adottano  tutte le iniziative ed i provvedimenti
necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle
risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.
  10.  L'AGEA  invia al Sistema informativo della Ragioneria generale
dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.
  11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2004
                                   L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 151