MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2004 

Aggiornamento  delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio
nella provincia di Parma.
(GU n.192 del 17-8-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Parma

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di
autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121
del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773,
abrogando  l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n.
407;
  Vista  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  della  P.S. -
direzione  generale  dei rapporti di lavoro - divisione V - 25157/70,
inerente   il  regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di
determinazione delle relative tariffe;
  Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del
settore e le associazioni del movimento cooperativo;
  Visto   l'accordo   sindacale   sul  trattamento  minimo  dei  soci
lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia
di  Parma,  siglato il 5 maggio 1998 fra organizzazioni sindacali dei
lavoratori e associazioni cooperative;
  Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle
modalita'   applicative  del  CCNL  trasporti  e  logistica  ai  soci
lavoratori   delle  cooperative  di  facchinaggio,  i  cui  contenuti
economici  sono,  anche  per l'annualita' 2004, gia' ricompresi negli
attuali  trattamenti  economici previsti dal citato accordo sindacale
provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;
  Considerato  il  vigente adeguamento automatico su base inflativa e
l'incremento  di  costi determinato dalla sostituzione dei contributi
assistenziali   al  Servizio  sanitario  nazionale  con  l'IRAP  gia'
ricompresso nelle attuali tariffe;
  Considerato  che  gli  effetti  della  applicazione  della legge n.
142/2001  (soci  lavoratori di cooperative) sul 2004 relativamente ai
costi previdenziali determinera' un incremento degli stessi in misura
del 40% dell'incremento previsto a regime (1° gennaio 2008);
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'adeguamento  delle  tariffe  in
economia;
                              Decreta:
  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 15 luglio 2004, i
compensi  minimi,  nel  territorio  della  provincia di Parma, per le
operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
    operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 16,90/ora;
    operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e
movimentazioni complessi Euro 18,83/ora;
    operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con
l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 22,58/ora;
    anche   i   compensi   a  peso,  le  operazioni  particolari,  le
maggiorazioni,  sono stati definiti previo parere delle parti sociali
interessate.
  Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia,
ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
    Parma, 15 luglio 2004
                                    Il direttore provinciale: Baldini