MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2004 

Diniego all'istituto «Centro studi di terapia gestalt ed esperenziale
-  C.S.T.G.»  ad  istituire  e  ad  attivare nella sede periferica di
Trecastagni  un  corso  di specializzazione in psicoterapia, ai sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.180 del 3-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data 21 giugno 2001 con il quale l'istituto
«Centro studi di terapia gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» e' stato
autorizzato  ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  Istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trecastagni
(Catania),  via  S.  Francesco  di Paola, 7, per un numero massimo di
allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
    Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del  Comitato  nazionale per la valutazione del sistema universitario
e' il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del  l'11  giugno  2004,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto   richiedente,   evidenziando  in  particolare  che  la
documentazione presentata e' incongrua atteso che la sede non dispone
di  adeguate  risorse  didattiche  per  realizzare  i fini formativi.
Infatti  la  programmazione  didattica quadriennale presentata per la
sede  di  Trecastagni (Catania) in sostanza replica la programmazione
didattica  relativa  alla sede di Milano impegnando in gran parte gli
stessi docenti, per un carico didattico largamente eccedente i limiti
di 300 ore, ovvero di 150 ore, previsto per ciascun docente a seconda
che  operi  in  una  sola  istituzione  o  in  piu' istituzioni, come
previsto  dal  parere generale espresso dal Comitato nazionale per la
valutazione  dei sistema universitario nella riunione dell'11 ottobre
2000;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  della sede periferica di Trecastagni
(Catania)  proposta dall'istituto «Centro studi di terapia gestalt ed
esperenziale  -  C.S.T.G.»  con  sede  in  Milano,  per i fini di cui
all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.
509,   e'   respinta,   visto  il  motivato  parere  contrario  della
commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  predetto
provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Masia