MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Comunicato  di  rettifica  relativo al decreto ministeriale 24 maggio
2004  recante  la  rideterminazione degli importi delle tariffe e dei
diritti  per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti
interessati.
(GU n.180 del 3-8-2004)

    Nel   decreto   ministeriale   24   maggio   2004,   recante   la
rideterminazione  degli  importi  delle  tariffe e dei diritti per le
prestazioni  rese  a  richiesta ed utilita' dei soggetti interessati,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 3 giugno
2004, n. 128, si intendono apportate le seguenti correzioni:
      dopo  la  parola «Decreta:», posta al termine delle premesse al
decreto, aggiungere le seguenti: «Art. 1»;
      allo   stesso   articolo,   dopo   le   parole   «decreto-legge
30 settembre 2003», aggiungere le seguenti: «n. 269»;
      al  termine del punto 11 dell'allegato 2, aggiungere le parole:
«per ogni dosaggio o forma farmaceutica»;
      al  termine del punto 12 dell'allegato 2, aggiungere le parole:
«per ogni dosaggio o forma farmaceutica»;
      al   punto   14   dell'allegato  2  dopo  le  parole  «modifica
dell'autorizzazione» aggiungere le parole: «di cui al punto 11:
        a) per   ogni   integrazione   o   modifica   attinente  alla
composizione,  alla forma farmaceutica, al confezionamento, al numero
delle   unita'   posologiche,  alle  indicazioni  terapeutiche,  alla
posologia,  alle modalita' di distribuzione, vendita o dispensazione:
un  ventesimo  del  punto  11  pari ad Euro 31,45 per ogni dosaggio o
forma farmaceutica;
        b) per  ogni  integrazione  o modifica attinente alla sede di
produzione:  un  ventesimo  del  punto 11 pari ad Euro 31,45 per ogni
dosaggio o forma farmaceutica;
        c) per   ogni  modifica  concernente  la  ragione  sociale  o
denominazione  sociale  della  societa'  titolare dell'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  anche a seguito di trasferimento della
proprieta'  di un medicinale o dei medicinali: un ventesimo del punto
11 pari ad Euro 31,45 per ogni dosaggio o forma farmaceutica;
        d) per  ogni  modifica  ...» (segue il testo gia' vigente del
punto in questione):
          alle  lettere  a),  b) e c) del punto 20 dell'allegato 2 la
cifra di Euro 11.475,67, indicante il massimo dell'importo da versare
in termini di tariffe, va sostituita con la cifra di Euro 12.580,89;
          al  primo  periodo del punto 21 dell'allegato 2 la cifra di
Euro  11.475,67,  indicante  il  massimo  dell'importo  da versare in
termini di tariffe, va sostituita con la cifra di Euro 12.580,89;
          allo  stesso  punto  21  la  cifra  di  Euro 31,00, posta a
margine  del secondo capoverso va eliminata e riportata a margine del
primo capoverso;
          al  termine  del  medesimo  punto 21 aggiungere le seguenti
parole:  «le  tariffe  di cui ai punti 18, 19 e 20 debbono intendersi
applicabili   ai   medicinali   omeopatici   sottoposti  a  procedura
semplificata,  ai  sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  185,  sia  di nuova registrazione sia in sede di
primo  rinnovo  dell'autorizzazione  in  conformita'  all'art.  7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185».