MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2004 

Modificazione  della  graduatoria  delle  concessioni per la gestione
delle  sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di
cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.
(GU n.180 del 3-8-2004)

                        IL DIRETTORE CENTRALE
                  per le concessioni amministrative
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n.  UDG/70 del 24 gennaio 2001, n.
UDG/84  del  30 gennaio  2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i
quali   e'   stata  istituita  la  Commissione  aggiudicatrice  delle
concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11 luglio  2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001),
con il quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per
la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;
  Considerato  che, con sentenza n. 720/03 in data 20 novembre 2002 -
5 febbraio   2003,   il   T.A.R.  per  il  Lazio  (Sezione  seconda),
accogliendo  il  ricorso  proposto  dalla  societa' «Intertur S.r.l.»
(plico  n.  279  -  provincia  di  Roma),  ha  annullato  il predetto
provvedimento   di   approvazione   della   graduatoria   nei  limiti
dell'interesse   della   ricorrente,   poiche'  «appare  illogico  ed
inficiato  da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che,
da  un  lato,  procede  alla valutazione di alcune voci non collegate
all'esame  del  progetto  nel  suo  insieme  e, dall'altro, omette di
assegnare  punteggi  a  quei  sottocapitoli che, come i materiali, la
superficie  a  disposizione  per  utente, il numero delle postazioni,
l'accessibilita'  alla  sala,  i  parcheggi, i servizi igienici ed il
personale   impiegato,   non  richiedevano  apprezzamenti  di  natura
tecnico-discrezionale,   ma   rispondevano   a  risultanze  oggettive
direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;
  Atteso    che,    in   ottemperanza   alla   richiamata   pronuncia
giurisdizionale n. 720/03, l'Amministrazione ha proceduto ad accurata
istruttoria  ed  attento  riesame  della documentazione presentata in
sede di gara dalla societa' ricorrente;
  Considerato  che  occorre  procedere,  ai  sensi  e per gli effetti
dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta
sentenza n. 720/03;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'offerta  della societa' «Intertur S.r.l.» (plico n. 279) e'
assegnato,  giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando
di  gara  ed  i  sub  criteri  analitici  stabiliti dalla Commissione
aggiudicatrice   nel  verbale  del  27 febbraio  2001,  il  punteggio
complessivo di punti 46.
  2.  La  societa'  «Intertur  S.r.l.» (plico n. 279) dovra' ritirare
presso  l'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di Stato - Piazza
Mastai  n.  11  -  00153  Roma, la scheda di valutazione del progetto
presentato  con  l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei
lavori,  alla  proposta  inviata all'Amministrazione in sede di gara,
secondo  quanto  descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto
del  numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala
da  gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di
divergenza  grave  ricadranno  sulla  Societa'  tutte  le conseguenti
responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La
societa' «Intertur S.r.l.» (plico n. 279) dovra' provvedere, entro il
termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare l'innovata ed
idonea   cauzione   provvisoria   di   euro   5.165.  Inoltre,  entro
centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del  presente  decreto,  la  Societa'  in  parola  dovra'
approntare  la  sala  debitamente  attrezzata  e  funzionante  per il
collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il
differimento  nei  termini  e alle condizioni stabilite dall'art. 52,
comma   48  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni.
  3.  Restano  ferme  le  altre disposizioni di cui al citato decreto
direttoriale  11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.
163 del 16 luglio 2001.
  4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 22 luglio 2004
                                   Il direttore centrale: Tagliaferri