MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 luglio 2004 

Scioglimento della societa' cooperativa «Agritur» a r.l., in Ostuni.
(GU n.189 del 13-8-2004)

                 IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi
  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile  introdotte  dall'art. 9 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'autorita'
amministrativa  di  vigilanza  ha l'obbligo di sciogliere le societa'
cooperative  che  non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione datata 30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  6 marzo  1996  del  Ministero del lavoro -
Direzione   generale   della  cooperazione  che  ha  decentrato  alla
Direzione  provinciale  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;
  Esaminati  gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura
camerale  e  verbale  ispettivo si rileva che la cooperativa appresso
indicata   versa   nelle   condizioni   di   cui  al  precitato  art.
223-septiesdecies. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre
1988  non  risulta  l'esistenza  di  valori patrimoniali immobiliari,
ovvero,  ai  sensi  del  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato del
17 luglio  2003,  di  cui  alla circolare n. 1579551 del 30 settembre
2003,  le  attivita'  da  liquidare  non  hanno un valore superiore a
Euro 5.000,00  con conseguente, altresi', impossibilita' di procedere
al  recupero  del  contributo  di  spezione  ordinaria  e contestuale
rinuncia all'esazione del medesimo, in conformita' degli orientamenti
espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n.
4788 del 17 luglio 1997;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  «Agritur»  a  r.l.,  con sede in Ostuni,
posizione   n.   1411/199664   costituita  per  rogito  notaio  dott.
Costantino  Carugno  in  data  2 luglio  1983,  repertorio  n. 73302,
registro  imprese  n. 76 e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina
del liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Brindisi, 21 luglio 2004
                                      Il direttore provinciale: Marzo