MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2004 

Riconoscimento  dell'acqua  minerale «Nuova Fonte», in Zogno, al fine
dell'imbottigliamento e della vendita.
(GU n.207 del 3-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria
  Vista  la  domanda  in data 27 luglio 2002 con la quale la societa'
Bracca  acque  minerali Sp.a. con sede in Bergamo, Passaggio Canonici
Lateranensi  n.  12, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale
naturale   denominata  «Nuova  Fonte»  che  sgorga,  nell'ambito  del
permesso  di  ricerca ubicato in localita' Orrido, nel territorio del
comune  di  Zogno  (Bergamo),  al  fine dell'imbottigliamento e della
vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto  il decreto interministeriale salute, attivita' produttive 11
settembre  2003  e  il  decreto  minsteriale  29  dicembre  2003,  di
attuazione della direttiva 2003/40/CE della commissione;
  Visti i pareri della III sezione del consiglio superiore di sanita'
espressi nelle sedute del 16 marzo 2004 e del 7 luglio 2004;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato
dall'art.  17  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua
denominata  «Nuova  Fonte»  che  sgorga,  nell'ambito del permesso di
ricerca  ubicato  in  localita'  Orrido, nel territorio del comune di
Zogno (Bergamo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  comunicato  alla commissione delle Comunita'
europee:
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed
inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per
territorio  per  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  5  del  decreto
legislativo n. 105/1992.
    Roma, 22 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Greco