MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 agosto 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Marche.
(GU n.199 del 25-8-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999,ed in particolare l'allegato V, lettera H), punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede
che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  della  regione  Marche  - Dipartimento sviluppo
economico  -  con  il  quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2004, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Marche provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare i seguenti vini a denominazione di origine controllata,
per  tutte  le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive
previste dagli specifici disciplinari di produzione.
  Colli Pesaresi;
  Bianchello del Metauro;
  Verdicchio di Matelica;
  Verdicchio dei Castelli di Jesi;
  Esino;
  Lacrima di Morro d'Alba;
  Rosso Conero;
  Vernaccia di Serrapetrona;
  Colli Maceratesi;
  Falerio dei Colli Ascolani;
  Offida;
  Rosso Piceno;
  Rosso Piceno Superiore;
  Rosso Piceno Sangiovese;
  Rosso Piceno Novello.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale  compresa  l'osmosi  inversa,  fatte  salve  le  misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di vite di seguito indicate:
    Albana  B, Aleatico N, Alicante N, Barbera N, Biancame B, Bombino
bianco  B,  Cabernet  franc N, Cabernet sauvignon N, Canaiolo nero N,
Carignano  N,  Carignano nero N, Chardonnay B, Ciliegiolo N, Fiano B,
Gaglioppo  N, Grechetto B, Incrocio bruni 54 B, Lacrima N, Maceratino
B,  Maiolica N, Malvasia bianca di Candia B, Malvasia bianca lunga B,
Manzoni  B, Merlot N, Montepulciano N, Montonico bianco B, Mostosa B,
Passerina  B,  Pecorino B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero
N, Rebo N, Riesling B, Riesling italico B, Sangiovese N, Sauvignon B,
Tocai   friulano   B,  Trebbiano  toscano  B,  Verdicchio  bianco  B,
Vermentino B, Vernaccia nera N, Petit verdot N, Refosco dal peduncolo
rosso  N,  Syrah  N,  Ancellotta N, Colorino N, Foglia tonda N, Malbo
gentile N, Moscato bianco B, Sagrantino N, Teroldego N, Terrano N.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale compresa
l'osmosi inversa, fatte salve le misure piu' restrittive previste dai
rispettivi disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.

    Roma, 12 agosto 2004

                                   p. Il direttore generale: Liberati