MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 agosto 2004 

Ulteriori  disposizioni  per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti della regione Campania. (Ordinanza n. 3369).
(GU n.192 del 17-8-2004)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 dicembre   2003,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al
31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della
regione Campania;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20  novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del  21 dicembre  1999,  n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre  2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
2001,  n.  3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3341
del  27 febbraio  2004,  n.  3343  del  12  marzo  2004 e n. 3345 del
30 marzo 2004;
  Considerata  la  particolare  urgenza  di assumere iniziative volte
alla  realizzazione  dell'impianto  per  la  termovalorizzazione  del
combustibile  derivato  dai  rifiuti  nel  comune  di  Acerra, per il
completamento  del  sistema  dello smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio  della  regione  Campania,  indispensabile  al superamento
della situazione emergenziale in atto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  evitare l'insorgenza di situazioni di
criticita'   sotto   l'aspetto  dell'ordine  pubblico,  derivanti  da
tensioni  di  ordine  sociale  della collettivita' locale interessata
dalla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;
  Ritenuto,  quindi, di dover corrispondere alle istanze locali volte
ad ottenere dagli organismi competenti il piu' alto grado di certezza
in   ordine   alla   compatibilita',  sotto  il  profilo  ambientale,
dell'impianto   per   la   termovalorizzazione   da  realizzarsi  nel
territorio del comune di Acerra;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi
competenti   in   ordine   alla  valutazione  di  impatto  ambientale
dell'impianto  per  la  termovalorizzazione del combustibile derivato
dai  rifiuti nel comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio provvede al relativo aggiornamento in relazione
all'accertamento  della  compatibilita' dell'impianto stesso rispetto
al  possibile  mutato  contesto derivante sia dai limiti di emissione
previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni
rilevanti   sotto   il   profilo  tecnico-ambientale,  che  da  altri
interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.
  2.  Per  l'espletamento  della  procedura  di  cui  al  comma 1, da
concludersi,  in  relazione al contesto di somma urgenza, entro e non
oltre   il  termine  di  quarantacinque  giorni  dall'adozione  della
presente  ordinanza,  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio  agisce,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria, in
deroga,  ove  necessario, all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  12 aprile  1996,  e successive modifiche ed integrazioni,
agli  articoli 1  e  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche
ed  integrazioni,  ed  alle  delibere  della  giunta  regionale della
Campania n. 374/1998, n. 5793/2000, n. 616/2001 e n. 421/2004.
  3.  Per  lo svolgimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  si  avvale  della  consulenza  di tecnici ed esperti
dell'APAT,  dell'ENEA,  della  Commissione  VIA  e  della Commissione
speciale VIA.
  4. Tenuto conto della necessita' di assicurare le condizioni per la
celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti
nell'ambito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti
delle  precedenti  procedure  di  verifica  di valutazione di impatto
ambientale,   che   degli  ulteriori  studi  ed  indagini  ambientali
disponibili,  il Commissario delegato provvede per l'immediato inizio
dei  lavori previsti, in via provvisoria, nelle more del procedimento
di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1.  Qualora  i risultati delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  accertassero  la non compatibilita'
dell'impianto, non si dara' luogo alla prosecuzione dei lavori.
  5.  Il Commissario delegato assicura la piu' ampia informazione nei
confronti  della popolazione locale in ordine alle iniziative assunte
ed  agli  esiti  della  procedura di aggiornamento di cui al comma 1,
istituendo  un Osservatorio ambientale con apposita decretazione, che
preveda   la   partecipazione   di   rappresentanti   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'APAT, del Ministero
della     salute,     dell'Istituto    superiore    della    sanita',
dell'Organizzazione  Mondiale  della Sanita', della regione Campania,
della provincia di Napoli e del comune di Acerra.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 agosto 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi