MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 agosto 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei prodotti vinicoli per le regioni Sardegna e Molise.
(GU n.209 del 6-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche agroalimentari

  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V lettera c) e d), che prevede che
qualora  le  condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della
Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle
varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a
diventare vino da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V lettera H punto 4 che prevede che
ogni  Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta' per
le  quali  sia  giustificato  dal  punto  di  vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di
qualita';
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - del 3 dicembre 2001 n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visti  gli attestati dell'assessorato all'agricoltura della regione
Molise  e  dell'Assessorato  all'agricoltura  della  regione Sardegna
limitatamente  alle  province  di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari
con  i  quali  gli  organo medesimi hanno certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2004, condizioni
climatiche    sfavorevoli   ed   hanno   chiesto   l'emanazione   del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per i vini
da tavola e per i vini a IGT;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere  effettuate in conformita' alla normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
30 luglio  2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 207 del 6 settembre 2003).
                              Decreta:
                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da:
    uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise atte a dare
vini da tavola e vini a IGT;
    uve  raccolte  nelle  aree  viticole  delle province di Cagliari,
Oristano, Nuoro e Sassari atte a dare vini da tavola e vini a IGT.
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento  sono  effettuate  secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 26 agosto 2004
                                       Il direttore generale: Petroli