MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 2004 

Differimento  dei  termini  di  ripresa della riscossione dei tributi
sospesi  a  seguito  del  sisma  del 1997, che ha colpito i territori
delle regioni Marche e Umbria.
(GU n.207 del 3-9-2004)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire   con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
quale  ha  trasferito  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, del
bilancio  e  programmazione  economica  e  delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre  1997,  che  ha  dichiarato  lo  stato  di emergenza nei
territori delle regioni Marche ed Umbria, colpite dalla crisi sismica
iniziata   il   26 settembre   1997,  da  ultimo  prorogato  fino  al
31 dicembre  2004  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 13 gennaio 2004;
  Visto  l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n.
2668,  del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione  civile,  come  sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del
13 ottobre  1997,  n.  2694,  che,  a seguito dell'evento sismico del
26 settembre  1997  verificatosi nei territori delle regioni Marche e
Umbria,   ha  disposto  la  sospensione  dei  termini  relativi  agli
adempimenti  ed  ai  versamenti di entrate aventi natura tributaria o
patrimoniale  ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e
ad  enti  pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre
1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle
persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio
o  sede  nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  commi 2 e 3, nonche' nei
confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
alle  obbligazioni  che  afferiscono  in via esclusiva alle attivita'
svolte nei predetti comuni;
  Visto  l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997,
il  quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello
stesso   articolo,   si   applicano   anche  ai  soggetti  gravemente
danneggiati  aventi  residenza, domicilio o sede nel territorio delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto  l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  che  ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di
scadenza  di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997,
per  i  soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui
all'art.  1,  commi  2  e  3,  dell'ordinanza  2694  del  1997  ed al
31 dicembre  1998,  per  i soggetti residenti o aventi sede operativa
nei  comuni  di  cui  all'art.  1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre
1997,  n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attivita'
produttive  sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998,
di  cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al
30 giugno 1999;
  Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile,   come   sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  dell'ordinanza
23 dicembre 2000, n. 3098, il quale ha previsto che il termine per la
ripresa  della riscossione delle somme sospese decorre dal 1° gennaio
2002  per  i soggetti che godevano della sospensione fino al 31 marzo
1998,  e  dal  1° giugno  2002  per  i  soggetti  che  godevano della
sospensione fino al 30 giugno 1999;
  Visto  l'art.  1 comma 4, dell'ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168,
del  Ministro  dell'interno,  delegato  per  il  coordinamento  della
protezione  civile,  il  quale  ha  previsto  che  il  termine per il
recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle
entrate  di  natura  patrimoniale  ed assimilata, non corrisposti per
effetto  delle  varie  sospensioni  concesse,  decorre dal 1° gennaio
2003,  e  che  la  riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad
otto volte il periodo di durata della sospensione stessa;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  24 gennaio  2002,  n.  3175,  del
Ministero   dell'interno,   delegato   per   il  coordinamento  della
protezione  civile,  il  quale  ha specificato che la norma di cui al
comma 4 dell'art. 1 della citata ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168,
si applica sia ai soggetti residenti avente sede operativa nei comuni
interessati  dal  sisma  sia  per  i medesimi soggetti interessati da
ordinanze sindacali di sgombero;
  Visto  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  21 febbraio 2003, n. 3265, il quale ha previsto che il
termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali
nonche'  delle  entrate  di  natura patrimoniale ed assimilate dovute
all'amministrazione  finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non
corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal
1°  gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo
di durata della sospensione stessa;
  Visto  il  proprio  decreto 18 luglio 2003, con il quale sono stati
differiti  al  1° gennaio 2004 i termini di ripresa della riscossione
dei  tributi  sospesi  a  seguito del sisma del 1997 che ha colpito i
territori  delle regioni Marche e Umbria, mediante rateizzazione pari
a cinque volte il periodo di durata della sospensione stessa;
  Visto   il   provvedimento   del   23 luglio   2004  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  con  il quale e' stata disciplinata la
ripresa  della riscossione dei tributi sospesi in seguito agli eventi
sismici  del  26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle
regioni Marche ed Umbria;
  Visto l'art 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 gennaio  2004, n. 3333, il quale ha previsto che il
termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali
nonche'  delle  entrate  di  natura patrimoniale ed assimilate dovute
all'amministrazione  finanziaria  e ad enti pubblici anche locali, di
cui  al  comma 1 dell'art. 1, dell'ordinanza del 21 febbraio 2003, n.
3265, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004;
  Considerato  che appare opportuno differire anche il termine per il
recupero   dei   tributi  non  corrisposti  per  effetto  dei  citati
provvedimenti di sospensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Termini di versamento
  1.  I  versamenti  dei  tributi  non  eseguiti  per  effetto  delle
sospensioni  disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999,
rispettivamente  dall'art.  2  dell'ordinanza  n.  2728  del  1997, e
dall'art.   2,  comma  2,  dell'ordinanza  n.  2908  del  1998,  sono
effettuati  in unica soluzione entro il mese di gennaio 2005, ovvero,
a  decorrere  dallo  stesso  mese  e  senza aggravio di sanzioni e di
interessi,  mediante  rateizzazione  mensile  pari  a cinque volte il
periodo di sospensione.
  2.  Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti
per  effetto  delle  sospensioni  di  cui al comma 1, sono effettuati
entro il mese di febbraio 2005.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 agosto 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco