MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 2004 

Riconoscimento,  al  sig.  Untergassmair  Georg,  di titolo di studio
estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della
professione di ingegnere.
(GU n.211 del 8-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Untergassmair Georg, nato a Brunico il
14 maggio  1973,  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di  ingegnere,  conseguito in Germania ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom-Ingenieur   Univ.   (Dipl.Ing.Univ.)»  conseguito  presso  la
«Technische Universitat di Munchen» in data 4 novembre 1997;
  Visto  il conforme parere della Conferenza dei servizi nella seduta
del 27 aprile 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Preso atto della documentazione professionale prodotta;
  Preso  atto  che  l'istante  ha presentato domanda per l'iscrizione
nella   sez.   A   -   settori   civile   ambientale,  industriale  e
dell'informazione;
  Ritenuto   che  il  richiedente  ha  una  formazione  accademica  e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  - sez. A settore dell'informazione, e che
pertanto  non appare necessario applicare misure compensative. Per la
richiesta  di  iscrizione nei settori industriale e civile ambientale
si  esprime  parere  sfavorevole  in  quanto  per  il  settore civile
ambientale  si  riscontra  assenza  di  formazione  specifica; per il
settore  industriale  la  formazione e' estremamente carente e non e'
colmabile con misure compensative;

                              Decreta:

  Al  sig.  Untergassmair  Georg,  nato  a Brunico il 14 maggio 1973,
cittadino  italiano e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri - sez. A dell'informazione. La domanda per i settori civile
ambientale e industriale e' respinta.
    Roma, 27 agosto 2004
                                    p. Il direttore generale: Rettura