MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 settembre 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Emilia-Romagna.
(GU n.213 del 10-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che,
qualora   le   condizioni  climatiche  lo  richiedano,  (effettivo  o
potenziale)  dell'uva  fresca,  del  mosto  d'uva,  del  mosto  d'uva
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del
vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato dell'Assessorato agricoltura ambiente e sviluppo
sostenibile  della  regione  Emilia-Romagna con il quale lo stesso ha
certificato  che  nel  proprio  territorio si sono verificate, per la
vendemmia  2004,  condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Emilia-Romagna  provenienti  dalle zone di produzione
delle  uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone  e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Albana di Romagna»;
    «Bosco Eliceo»;
    «Cagnina di Romagna»;
    «Colli Bolognesi»;
    «Colli Bolognesi» Classico Pignoletto;
    «Colli di Imola»;
    «Colli Romagna Centrale»;
    «Colli Piacentini»;
    «Colli di Parma»;
    «Colli di Rimini»;
    «Colli di Scandiano e di Canossa»;
    «Lambrusco di Sorbara»;
    «Lambrusco Grasparossa di Castelvetro»;
    «Lambrusco Salamino di Santa Croce»;
    «Pagadebit di Romagna»;
    «Reggiano»;
    «Reno»;
    «Sangiovese di Romagna»;
    «Trebbiano di Romagna».
  2.  Le  operazioni  di  arricchimento,  per  i V.Q.P.R.D. di cui al
precedente  comma,  debbono  essere  effettuate  secondo le modalita'
previste dai regolamenti comunitari sopraccitati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e rettificato, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le
misure  piu'  restrittive  previste  dai  rispettivi  disciplinari di
produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  di  V.S.Q.P.R.D.  di  cui  al  comma 1 del presente
articolo  sono  autorizzate  per  le  varieta'  di  vite  di  seguito
indicate:
    Albana; Bervedino; Biancame; Bombino bianco; Bonarda; Chardonnay;
Croatina;   Fiano  B.;  Lambrusco  di  Sorbara;  Lambrusco  a  foglia
frastagliata;  Lambrusco  grasparossa;  Lambrusco  Maestri; Lambrusco
Marani;  Lambrusco  Montericco,  Lambrusco oliva; Lambrusco salamino;
Lambrusco  viadanese;  Malbo  gentile;  Malvasia  bianca  di  Candia;
Malvasia  di  Candia  aromatica;  Manzoni  Bianco B.; Melara; Montu';
Moscato  bianco;  Müller  Thurgau; Ortrugo; Pignoletto; Pinot bianco;
Pinot   grigio;   Pinot  nero  N.;  Riesling  italico;  Santa  Maria;
Sauvignon; Spergola; Trebbiano romagnolo; Trebbiano toscano; Verdea.
  Dette  operazioni  debbono  essere  effettuate secondo le modalita'
previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo
di  due  gradi,  utilizzando  mosto di uve concentrato o mosto di uve
concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 3 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate