MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per la campagna vitivinicola 2004-2005, nella regione Toscana.
(GU n.216 del 14-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999
ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico
della  regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel
proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2004,
condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Visto  l'attestato  del  Dipartimento  agricoltura  e turismo della
regione Liguria con il quale la stessa ha certificato che nel proprio
territorio  si  sono  verificate,  per  la vendemmia 2004, condizioni
climatiche  sfavorevoli  ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento
che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione Toscana provenienti dalle zone di produzione delle uve
atte  a  dare  i  seguenti  vini  V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie,
sottozone e menzioni geografiche aggiuntive, previste dagli specifici
disciplinari di produzione:
    «Brunello di Montalcino»;
    «Carmignano»;
    «Chianti e Chianti classico»;
    «Vernaccia di San Gimignano»;
    «Vino Nobile di Montepulciano»;
    «Ansonica Costa dell'Argentario»;
    «Barco  Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di
Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di pernice»;
    «Bianco Valdinievole»;
    «Bianco dell'Empolese»;
    «Bianco di Pitigliano»;
    «Bianco Pisano di San Torpe»;
    «Bolgheri» e sottozona «Sassicaia»;
    «Candia dei Colli Apuani»;
    «Capalbio»;
    «Colli dell'Etruria Centrale»;
    «Colli di Luni»;
    «Colline Lucchesi»;
    «Cortona»;
    «Elba»;
    «Montecarlo»;
    «Montecucco»;
    «Monteregio di Massa Marittima»;
    «Montescudaio»;
    «Morellino di Scansano»;
    «Moscadello di Montalcino»;
    «Orcia»;
    «Parrina»;
    «Pomino»;
    «Rosso di Montalcino»;
    «Rosso di Montepulciano»;
    «San Gimignano»;
    «Sant'Antimo»;
    «Sovana»;
    «Vald'Arbia»;
    «Valdichiana»;
    «Val di Cornia»;
    «Vin Santo del Chianti»;
    «Vin Santo del Chianti Classico»;
    «Vin Santo di Montepulciano».
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale,  fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  previste  dai
rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di  vite pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Toscana n.
25 del 18 giugno 2003, allegato A.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte
salve le misure piu' restrittive previste dai rispettivi disciplinari
di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.

    Roma, 2 settembre 2004

                                         Il direttore generale: Abate