AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004 

Proroga  del  termine  di  cui  agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
30 maggio  2001,  n.  120/01,  in materia di rigassificazione di Gnl.
(Deliberazione n. 141/04).
(GU n.219 del 17-9-2004)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 5 agosto.
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    l'art.  24,  comma  5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
    l'art.  14  e  l'art.  15,  commi  12  e  13, della deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita)  30 maggio  2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n.
120/01);
    l'art.  23  della deliberazione dell'Autorita' 17 luglio 2002, n.
137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
    la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 113/03 (di
seguito: deliberazione n. 113/03);
    il   documento  per  la  consultazione  14 luglio  2004,  recante
«Garanzie  di  libero accesso al servizio di rigassificazione del gas
naturale  liquefatto  e  norme  per  la predisposizione dei codici di
rigassificazione»   (di   seguito:  documento  per  la  consultazione
14 luglio 2004);
  Considerato che:
    l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce
all'Autorita' il potere di definire la disciplina delle condizioni di
accesso  e  di  erogazione  del  servizio di rigassificazione di Gnl,
sulla base della quale le imprese esercenti il servizio sono tenute a
predisporre il proprio codice di rigassificazione; e che ai sensi del
medesimo  articolo l'Autorita'  verifica  la coerenza di detti codici
con il quadro normativo dalla medesima definito;
    con  gli  articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n.
120/01  l'Autorita',  nelle  more  della  compiuta  definizione della
disciplina  di cui al precedente alinea, ha previsto in via d'urgenza
condizioni   minime   per   garantire   l'accesso   al   servizio  di
rigassificazione  di  Gnl,  prevedendo  che  tali  condizioni  minime
dovessero essere applicate sino alla data del 30 settembre 2002;
    con   l'art.   23   della   deliberazione  n.  137/02  e  con  la
deliberazione  n.  113/03,  l'Autorita' ha prorogato, rispettivamente
sino  alla  data  del  30 settembre  2003  e  del  30 settembre 2004,
l'efficacia  delle  disposizioni  di cui agli articoli 14 e 15, della
deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione
di Gnl;
    non  si  e' ancora concluso il procedimento per la formazione dei
provvedimenti  di  competenza dell'Autorita' in materia di disciplina
delle   condizioni   di  accesso  e  di  erogazione  al  servizio  di
rigassificazione;   e   che   l'Autorita',   con   il   documento  di
consultazione  14 luglio  2004,  ha  reso pubbliche alcune proposte e
criteri che intende seguire a tal fine, invitando tutti gli operatori
interessati a presentare entro il 23 agosto 2004 proprie osservazioni
e contributi in merito;
  Ritenuto  necessario,  nella  pendenza  del  procedimento di cui al
precedente   alinea,   dare   certezza   agli   operatori  prorogando
l'efficacia  delle  disposizioni in materia di accesso al servizio di
rigassificazione  di Gnl contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e
13, della deliberazione n. 120/01;
                              Delibera
di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e
13,  della  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas   30 maggio   2001,  n.  120/01,  relativamente  al  servizio  di
rigassificazione di Gnl, sino alla data del 30 settembre 2005.
  Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas (www.autorita.energia.it), affinche'
entri in vigore dalla data di pubblicazione.
    Milano, 5 agosto 2004
                                                 Il presidente: Ortis