AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 settembre 2004 

Modifiche  della  deliberazione n. 26/01 dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  in  tema  di  organizzazione  e  funzionamento
dell'Autorita' medesima. (Deliberazione n. 149/04).
(GU n.221 del 20-9-2004)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 2 settembre 2004;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista  la  deliberazione  11 dicembre  1996,  n. 05/96 (di seguito:
deliberazione n. 05/96).
  Vista  la  deliberazione  20 febbraio  2001,  n. 26/01 (di seguito:
deliberazione n. 26/01) e successive modificazioni.
  Vista la deliberazione 1° aprile 2004, n. 51/04.
  Ritenuta   l'opportunita'  di  apportare  alcune  modificazioni  al
predetto  regolamento,  al fine di migliorarne il tenore letterale e,
al contempo, di introdurre qualche adeguamento organizzativo;
                              Delibera:
  All'allegato  A  della  deliberazione  n.  26/01  sono apportate le
seguenti modificazioni:
  1. L'art. 1 e' cosi' sostituito:
                              "Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento:
    a) con  il  termine  "Autorita'"  si  fa  riferimento  all'organo
collegiale  composto  dal  Presidente e dai componenti dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas;
    b) con  il termine "Componente" si fa riferimento al Presidente o
agli    altri    membri    dell'Autorita',   effettivamente   immessi
nell'esercizio  delle  funzioni,  a  seguito  del perfezionamento del
procedimento   di   nomina,   e  per  l'intera  durata  di  effettiva
preposizione all'ufficio;
    c) con  il  termine  "legge  n.  481/1995" si fa riferimento alla
legge 14 novembre 1995, n. 481;
    d) con  l'espressione pubblicita' per il mezzo del "bollettino di
cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995", si fa riferimento
anche   alla   pubblicazione   di   atti   e  procedimenti  nel  sito
dell'Autorita' medesima».
  2. All'art.  2  il  comma  1  e'  cosi' sostituito: «1. Nella prima
riunione  alla  quale  partecipano,  il  Presidente  e  i  Componenti
dichiarano  formalmente,  sotto  la  propria  responsabilita', di non
versare   in  alcuna  delle  situazioni  d'incompatibilita',  di  cui
all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995».
  3. All'art.  3,  comma  2,  la  parola  «Membro»  e'  sostituita da
«Componente».
  4. Il  comma  2  dell'art.  4  e'  sostituito  dal seguente: «2. Le
riunioni  dell'Autorita' sono, di norma, settimanali. Le convocazioni
sono  comunicate  non  oltre il giorno che precede la riunione, salvo
motivate ragioni d'urgenza. Ciascun componente ha diritto di chiedere
al  Presidente  l'iscrizione  di  un argomento all'ordine del giorno;
puo',    altresi',    chiedere    motivatamente    la    convocazione
dell'Autorita',  specificando  gli  argomenti da inserire nell'ordine
del  giorno.  Quando  la  richiesta  proviene  dalla  maggioranza dei
componenti,  l'argomento  e'  iscritto  all'ordine  del  giorno  e il
Presidente provvede a convocare l'adunanza».
  5. Il  comma  3  dell'art.  4  e'  sostituito  dal seguente: «3. La
documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e'
trasmessa contestualmente alla convocazione. Tale documentazione puo'
essere  integrata,  nel  corso della riunione, con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti.».
  6. Il comma 4 dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nel corso
della  riunione  puo'  darsi  luogo  alla  variazione dell'ordine del
giorno con il voto unanime dei componenti.».
  7. Il  comma  1  dell'art.  7  e'  sostituito  dal seguente: «1. Il
verbale  della  riunione,  se  non  gia'  approvato  al termine della
riunione  stessa,  e'  trasmesso  al  Presidente,  ai Componenti e al
Direttore generale almeno il giorno precedente la successiva riunione
ed e' approvato nel corso di questa».
  8. Il  comma  7  dell'art.  10 e' sostituito dal seguente: «7. Puo'
essere  istituito  un ufficio con compiti di assistenza all'Autorita'
nell'esercizio delle sue competenze».
  La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La   presente  deliberazione  e'  pubblicata,  altresi',  sul  sito
dell'Autorita'     (www.autorita.energia.it),     unitamente     alla
ripubblicazione  della  deliberazione  n.  26/01, nel testo derivante
dalle modificazioni apportate dalla presente deliberazione.
    Milano, 2 settembre 2004
                                                 Il presidente: Ortis