Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.(GU n.219 del 17-9-2004)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale
e' stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la
costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena;
Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404 con il quale e'
stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto
dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi
per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette
leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;
Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale
l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge
24 aprile 1980, n. 146, e' stata elevata a complessive lire 1.200
miliardi;
Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale e'
stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata
esclusivamente al completamento di quelle opere gia' avviate, in base
al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge
12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n.
119;
Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale
e' stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da
destinare al completamento anche funzionale delle opere gia' avviate,
in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1
della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge
30 marzo 1981, n. 119;
Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale
sono stati autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da
destinare al completamento, anche funzionale, delle opere gia'
avviate o anche da avviarsi, nonche' lo slittamento di lire 100
miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41
dall'anno 1987 all'anno 1988;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti
disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e
22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari
1987 e 1988 sono stati rimodulati;
Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli
stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41,
art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi
finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli
stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n.
41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati
rimodulati;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425,
e' stata rimodulata;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986,
n. 910, art. 7, e' stata rimodulata;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986,
n. 910, art. 7, e' stata rimodulata;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale e' stata
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al
completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale e' stata
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al
completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale e' stata
autorizzata l'ulteriore spesa di euro 51.646.000, da destinare al
completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e' stata
rimodulata;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la quale la
rimodulazione degli stanziamenti disposta con la precedente legge
28 dicembre 2001, n. 448 e' stata confermata;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, con la quale lo
stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 2004 con la
precedente legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' stato cosi' rimodulato:
esercizio 2004 Euro 127.950.000,00;
esercizio 2005 Euro 200.000.000,00.
Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2003;
Visto il verbale dell'adunanza del 20 maggio 2004 del Comitato
paritetico per l'edilizia penitenziaria;
Considerato che a seguito della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
occorre necessariamente procedere alla rimodulazione dei
finanziamenti in precedenza assentiti;
Ritenuto necessario confermare i finanziamenti gia' assentiti per
il 2004 per le ristrutturazioni della c.c. di Genova Marassi, della
c.c. di Trani e della c.c. di Paola;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: c.c.
Roma «Regina Coeli», c.c. Venezia, c.r. Massa, c.c. La Spezia;
Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
il completamento della nuova c.c. di Rieti e della nuova c.c. di
Marsala, nonche' dei nuovi istituti di Perugia e di Reggio Calabria;
Considerato che occorre provvedere all'accantonamento di fondi per
il pagamento di somme dovute per oneri obbligatori, indennita' di
esproprio, lodi arbitrali per i seguenti istituti: c.c. Trani, c.c.
Cremona - c.c. Vigevano, c.c. Pavia, c.c. Monza, c.r. Milano Bollate,
c.c. Lecco, c.r. Spoleto, c.c. Benevento, c.c. Roma «Regina Coeli»;
c.r. Fossano;
Valutata l'opportunita' di finanziare i lavori per la realizzazione
dei nuovi istituti di Tempio Pausania e di Forli' negli esercizi
finanziari 2004 e 2005;
Ritenuto di finanziare, con le rimanenti disponibilita', la
progettazione per i nuovi istituti di Savona, Rovigo, Sassari,
Cagliari ed Oristano nel 2004 ed un primo lotto di lavori nel 2005;
Considerato che si rende necessario inserire in programma la
costruzione del nuovo penitenziario di Lucca;
Ritenuto che, per provvedere a quanto in premessa, occorre emanare
il presente decreto che costituisce provvedimento di variazione del
programma originario;
Decreta:
Il programma di edilizia penitenziaria e' variato come segue.
E' inserita in programma, al ventitreesimo posto delle priorita',
la costruzione del nuovo istituto penitenziario di Lucca. Pertanto,
il programma dei nuovi istituti e' riformulato come segue:
Rieti c.c., Marsala c.c., Savona c.c., Rovigo c.c., Sassari
c.c., Cagliari c.c. c.r., Tempio Pausania c.c., Forli' c.c., Oristano
c.c., Varese c.c., Pordenone c.c., Camerino c.c., Sala Consilina
c.c., Pinerolo c.c., Sciacca c.c., Lanusei c.c., Paliano c.r., Modica
c.c., Nola c.c., Avezzano c.c., Mistretta c.c., Catania c.c., Lucca
c.c., Trento c.c., Bolzano c.c.
Viene accantonata la somma di Euro 16.301.000,00 per oneri
obbligatori, indennita' di esproprio, lodi arbitrali, relativi ai
seguenti istituti:
----> vedere tabella da pag. 4 a pag. 5 della G.U. <----
Tutti gli interventi di cui al presente decreto rivestono
carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da
particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art.
33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2,
lettera i) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per effetto del presente decreto la disponibilita' dei fondi
stanziati con legge 24 dicembre 2003, n. 350 risulta di
Euro 21.590,00.
Il programma degli interventi di cui al presente decreto e'
predisposto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2004
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 123