AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICATO

Comunicato  di  rettifica  relativo  al modello per la «Comunicazione
relativa  al  regime di tassazione del consolidato nazionale», con le
relative  istruzioni per la compilazione, approvato con provvedimento
dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2004.
(GU n.221 del 20-9-2004)

    Nel   modello   per  la  «Comunicazione  relativa  al  regime  di
tassazione  del  consolidato  nazionale», approvato con provvedimento
2 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 194 del 19 agosto 2004:
      a) nelle «Istruzioni», pagina 33 della Gazzetta Ufficiale, alla
voce «Attribuzione perdite»,
        nel  primo  periodo,  le  parole «La casella va compilata nei
soli  casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
mancato  rinnovo  dell'opzione  indicando  il criterio utilizzato per
l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue», si intendono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  casella  va  compilata,  ai  sensi
dell'art.  5  del  decreto,  indicando  il  criterio  utilizzato  per
l'eventuale  attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi
di  interruzione  anticipata  della tassazione di gruppo o di mancato
rinnovo dell'opzione»;
        nell'ultimo   periodo,   le  parole  «dalla  precedente»,  si
intendono sostituite dalle seguenti: «dalle precedenti»;
      b) nell'«Allegato  -  Specifiche  tecniche  per la trasmissione
telemafica  della  comunicazione relativa al regime di tassazione del
consolidato  nazionale»,  pagina 45 della Gazzetta Ufficiale, colonna
«Controlli  bloccanti»,  al  rigo  CN001007  e ai righi da CN001010 a
CN001015,   le   parole   «Dato   obbligatorio  se  la  tipologia  di
comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere
presente», si intendono soppresse.