MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 settembre 2004 

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei  prodotti  della vendemmia 2004 destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,
per  la  campagna  vitivinicola  2004/2005,  nella  regione Campania,
relativamente alla provincia di Benevento.
(GU n.228 del 28-9-2004)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettera  h), punto 4, che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le
varieta'  per  le  quali sia giustificato dal punto di vista tecnico,
qualora  le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni
da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita «cuvee» nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del  Consiglio  CE n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  VI,  lettera f), punto 2, che
prevede  che,  qualora  le  condizioni  climatiche lo richiedano, gli
Stati  membri  interessati  possono  autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico  volumico  naturale  (effettivo  o potenziale) dell'uva
fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del
vino  nuovo  ancora  in  fermentazione  e  del  vino  atto  a dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto   il   regolamento   del  Consiglio  CE  n.  1622/2000  della
Commissione  del  24 luglio  2000,  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, ed istituisce un codice
comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina
il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il Regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto  l'attestato  dell'assessorato  all'agricoltura della regione
Campania  con  il  quale  lo stesso ha certificato che nel territorio
della  provincia  di  Benevento  si sono verificate, per la vendemmia
2004,  condizioni  climatiche  sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione
del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di  arricchimento
anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale
repressione frodi;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti vitivinicoli
citati  in  premessa,  ottenuti  da  uve raccolte nelle aree viticole
della  regione  Campania  relativamente  alla provincia di Benevento,
provenienti  dalle  zone  di  produzione  delle  uve atte a dare vini
V.Q.P.R.D.,  per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.
  2.  Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine
di  cui  al  precedente  comma,  debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopraccitati e nel
limite  massimo  di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o
mosto  di  uve  concentrato  e  rettificato o mediante concentrazione
parziale,  compresa  l'osmosi  inversa,  fatte  salve  le misure piu'
restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  3.  Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate
all'elaborazione  dei vini spumanti delle denominazioni di origine di
cui al comma 1 del presente articolo sono autorizzate per le varieta'
di  vite  di  seguito indicate: Falanghina b., Malvasia di Candia b.,
Trebbiano Toscano b.
  Esse  debbono  essere  effettuate secondo le modalita' previste dai
regolamenti  comunitari  sopra  citati  e  nel  limite massimo di due
gradi,   utilizzando   mosto  di  uve  concentrato  o  mosto  di  uve
concentrato   e   rettificato  o  mediante  concentrazione  parziale,
compresa  l'osmosi  inversa  fatte  salve  le misure piu' restrittive
previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
    Roma, 17 settembre 2004
                                         Il direttore generale: Abate